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Abusi sui minori, affidi, ruolo degli psicologi. Come funziona in Italia e quali sono le criticità

1 Agosto 2019 20 min lettura

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Abusi sui minori, affidi, ruolo degli psicologi. Come funziona in Italia e quali sono le criticità

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20 min lettura

di Claudia Torrisi e Andrea Zitelli

Il caso della vicenda di Bibbiano, al di là della questione giudiziaria che sarà decisa nel processo, può essere un'occasione per riflettere sulle criticità e per migliorare il sistema di protezione dei minori da abbandoni, abusi o violenze.

In questo approfondimento abbiamo cercato di capire come funziona il meccanismo delle segnalazioni, quali sono i diversi approcci terapeutici, cosa prevede la legge sugli affidi.

Il sistema così come è strutturato oggi presenta infatti alcune criticità, come la mancanza di numeri chiari sui minori dati in affido e su quanti istituti di accoglienza ci sono in Italia. Altre problematiche si riscontrano nel monitoraggio, nella vigilanza e nel controllo da parte delle autorità, ma anche sul ruolo dei servizi sociali nell'iter degli affidi o sull'allontanamento dalla propria famiglia per motivi economici (anche se la legge lo vieta).

Il ruolo degli psicologi nei casi di sospetto abuso su minori

La legge sugli affidi dei minori, come funziona in Italia

La situazione degli affidi e quali sono le criticità

Il ruolo degli psicologi nei casi di sospetto abuso su minori

Per capire come sia possibile arrivare a storture come quelle che sembrano essersi verificate nei servizi sociali della Val D’Enza, nel reggiano, è utile ripercorrere qual è il ruolo degli psicoterapeuti nel sistema degli affidi e quali sono le linee guida alle quali devono attenersi nel lavoro con minori che si sospetta siano stati vittime di abusi.

Leggi anche >> Caso affidi di Bibbiano: cosa sappiamo dell’inchiesta della procura di Reggio Emilia

Innanzitutto va fatto un distinguo: da un lato, infatti, c’è il contesto clinico, e dall’altro quello forense.

Quando ad esempio un insegnante o un parente notano qualcosa di strano riguardante un bambino e il suo contesto familiare, solitamente fanno una prima segnalazione ai servizi sociali. Così inizia un percorso di psicoterapia con i servizi sociali o convenzionati. In questo caso siamo nell’ambito clinico. Per intenderci: è qui che si svolgevano le sedute gestite dal Centro Studi Hansel e Gretel di cui si parla nell’ordinanza della procura di Reggio Emilia.

Quando la segnalazione arriva in procura, invece, si sta segnalando un possibile reato e il contesto è quello in cui operano psicologi forensi, in supporto all’autorità giudiziaria.

Lo psicologo Corrado Lo Priore, docente a contratto in Psicodiagnostica Forense all’Università degli Studi di Padova, spiega a Valigia Blu come questa distinzione sia fondamentale per capire quali sono i problemi del sistema.

Ad esempio: esistono delle linee guida che gli psicoterapeuti devono seguire? Sui giornali si è parlato molto della Carta di Noto, un documento che raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico dei minori, nato da un convegno tenutosi nella città siciliana nel 1996 e poi negli anni più volte aggiornato. L’obiettivo è quello di evitare al massimo i condizionamenti del minore.

Nell’ordinanza del gip di Reggio Emilia sono citate le dichiarazioni di assistenti sociali della Val D’Enza che denigrano pesantemente il documento, mentre è presente in rete un commento del direttore del Centro Studi Hansel e Gretel Claudio Foti – tra gli indagati – che lo definisce un “vangelo apocrifo”.

«La Carta di Noto vale solamente nel momento in cui scatta la segnalazione giudiziaria. Si rivolge agli psicologi che si occupano della fase giudiziaria, del sostegno delle indagini, delle audizioni, delle perizie sull’idoneità testimoniale», afferma Lo Priore, secondo cui la bontà del documento «è fuori discussione. Il problema è che non si applica agli psicoterapeuti in ambito clinico i quali in realtà fanno e disfano quello che vogliono. Il codice deontologico degli psicologi non ha mai affrontato questa situazione molto particolare delle terapie sul sospetto di abuso, non sull’abuso accertato».

La quantità di approcci è innumerevole. Il dottore chiarisce che ci sono tantissime scuole di psicoterapia infantile, «tutte accreditate e con orientamenti molto diversi».

Gli psicologi di cui si parla nell’inchiesta di Bibbiano, spiega Lo Priore, «sono traumatologi estremisti – una scuola in crescita in questo momento – cioè convinti che la gran parte dei sintomi che si vedono nelle persone – dall’essere iperattivi ai disturbi del comportamento, dell’apprendimento, dell’alimentazione o addirittura il ritardo mentale – siano statisticamente dovute a gravi abusi, spesso sessuali». A supporto di questa teoria, aggiunge il dottore, ci sono dati falsati: «L’abuso sessuale è un fenomeno ridotto, loro invece parlano di 1 bambino su 5, il 20%. Quando uno psicoterapeuta ha in testa una sola causa per un disturbo, la va a cercare a tutti i costi. E questo è un problema di cultura diagnostica di chi lavora in questi servizi: quando dai per scontato l’abuso vanno a cercarlo, anche in buona fede». Per Lo Priore mancano in questa fase delle linee guida che obblighino gli psicoterapeuti a prendere in considerazione altre cause, e a considerare percentuali e dati ufficiali.

Un altro problema è che non esiste un obbligo di far firmare un “consenso informato rafforzato” quando vengono messe in atto metodologie innovative, sperimentali o potenzialmente rischiose. Il docente spiega che, ad esempio, nel caso di Bibbiano è stata applicata la cosiddetta “terapia della memoria repressa”, «cioè l’idea che anche se il bambino non lo dice o non lo ricorda, molto probabilmente l’abuso c’è stato». È stato utilizzato il metodo EMDR – inizialmente confuso dalla stampa con l’elettroshock – che lo psicologo definisce «abbastanza controverso in letteratura internazionale anche se molto interessante», ma che è più che altro un metodo anti-trauma quando questo è sicuro, conclamato. E invece in questo caso è stato usato su bambini che il trauma non l’avevano neppure raccontato. Veniva quindi presa in considerazione una terapia off-label, ossia per uno scopo diverso rispetto a quello originariamente previsto, senza darne informazione.

Né nel contesto clinico, né tanto meno in quello forense, comunque, lo psicologo ha un ruolo “investigativo”. Come spiega su PsicologiaGiuridica.eu lo psicoterapeuta e criminologo Marco Pingitore, in ambito clinico “non possono essere accertati fatti giudiziari. Lo psicologo-psicoterapeuta o il medico-psicoterapeuta non valuta la veridicità dei fatti, la loro credibilità, ma lavora clinicamente sui vissuti del bambino eventualmente legati a quei fatti. Ma che quei fatti siano veri o falsi, non lo decide lo psicologo”. L’ambito clinico “non è un contesto giudiziario e non può rappresentare lo spazio in cui indagare o accertare presunti abusi sessuali”.

Lo psicologo clinico, dice Lo Priore, «ha doveri di cura. Il punto è che se tu non conosci la causa, non riesci a intervenire. Nella sede clinica però non c’è una ricerca di colpe, ma della causa della sofferenza».

Per quanto riguarda lo psicologo forense, invece, questo viene nominato d’ufficio quando parte la segnalazione all’autorità giudiziaria. Può avere due ruoli: come consulente durante l’audizione, condotta dal giudice, «per garantire che questa sia svolta secondo dei metodi di colloquio che servono a massimizzare le informazioni e minimizzare le possibili fonti di inquinamento», spiega il docente. Il secondo è come perito, per valutare l’idoneità del minore a rendere la testimonianza.

Anche in questi casi, ricorda sempre Pingitore, “non può in nessun modo esprimersi sulla veridicità dei fatti, la loro compatibilità con presunti stati di disagio psicologico, la credibilità delle dichiarazioni”. L’Autorità Giudiziaria “è l’unica preposta a stabilire se un abuso sessuale si è verificato o meno. Inoltre, lo psicologo-psicoterapeuta non può indagare o accertare presunti abusi sessuali non solo perché il contesto clinico e forense non glielo permettono, ma per un’altra semplice ragione: non ne ha le competenze”. Lo psicologo, sia in ambito clinico sia in ambito forense, insomma, “non può assumere il ruolo di investigatore né può ricevere una delega esplicita/implicita dall’Autorità Giudiziaria di validare le dichiarazioni dei bambini sui presunti fatti oggetto d’indagine”.

Sul versante della psicologia forense, secondo Lo Priore, sono state fatte molte battaglie, e la situazione «è molto migliorata rispetto a 20 anni fa, ad esempio al caso Veleno, dove anche gli psicologi forensi fecero un pessimo lavoro».

La discussione è iniziata già dopo gli anni ‘70 in America, come ricorda su Vanity Fair Giuliana Mazzoni, professoressa ordinaria di Psicologia all’Università la Sapienza di Roma con esperienza di docenza negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dopo «casi simili di accuse di pedofilia a gruppi estesi, come il Caso McMartin, nati proprio per il modo sbagliato di ‘ascoltare’ i bambini, la comunità scientifica internazionale ha preso posizione per seguire linee guida specifiche che adottano i principi del colloquio investigativo, per evitare di indurre i minori a ricordare cose non vere. La Carta di Noto ne è la versione italiana».

Nella premessa all’aggiornamento del 2017 del documento, ad esempio, si legge che “gli effetti dei processi di costruzione della memoria autobiografica assumono una particolare rilevanza nei bambini, a causa della loro maggiore suggestionabilità, della loro dipendenza dal contesto ambientale e dalla difficoltà nel corretto monitoraggio della fonte di informazioni (esperienza vissuta, assistita o narrata)”. I bambini “sono sempre da considerarsi testimoni fragili” perché “educati a non contraddire gli adulti e non sempre consapevoli delle conseguenze delle loro dichiarazioni e, pertanto, propensi a confermare una domanda a contenuto implicito. Richiesti da un adulto, i bambini possono mostrarsi compiacenti e persino suggestionabili”.

Parallelamente, come spiegato dalla dottoressa Maria Grazia Calzolari su Questione Giustizia, “le Linee Guida SINPIA (Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) e le Linee guida nazionali per l’ascolto del minore testimone (frutto del lavoro interdisciplinare di sei società scientifiche), coerentemente con i principi della Carta di Noto, riprendono e puntualizzano le buone prassi alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell’affrontare casi di sospetto abuso e pregiudizio ai danni di minori; nasce il Protocollo di Venezia per guidare gli accertamenti tecnici nei casi di sospetto abuso sessuale collettivo su minori”.

Calzolari nota come la corretta applicazione delle linee guida non sia però “sempre sufficiente per garantire un lavoro di qualità, se non è accompagnata da un’appropriata competenza clinica”. Lo psicologo quando lavora in ambito psicoforense non può “mancare di adeguata abilità clinica. Una diagnosi corretta, accompagnata da una chiara conoscenza delle implicazioni comportamentali, relazionali e sintomatologiche del soggetto, consente di determinare ‘cosa genera cosa’ nel processo di falsificazione delle ipotesi che lo psicologo forense dovrebbe applicare. La modesta competenza clinica di alcuni periti e consulenti determina, ad esempio, il proliferare di errate diagnosi di Disturbo post-traumatico da stress (PTSD); o pone l’accento su comportamenti sessualizzati (sintomatologia aspecifica) quali indici suggestivi di esperienze sessuali subite”.

Periti e consulenti, secondo la psicologa, “dovrebbero quindi vantare esperienza e formazione psicoforense specifica”, considerata “la delicatezza della materia, e le importanti ripercussioni che le rivelazioni di un minore possono avere sulla vita di tutti gli attori coinvolti − presunta vittima, indagato/imputato, familiari”.

Sul punto, ad esempio, la Carta di Noto prevede che sia “necessario che gli esperti (psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili) e le altre figure professionali (magistrati, avvocati, Polizia Giudiziaria) coinvolte nella raccolta della testimonianza dei minori possiedano specifiche competenze legate ad una aggiornata formazione in psicologia forense e della testimonianza”.

Lo Priore definisce la Carta di Noto una «porta tagliafuoco che sta tra i servizi sociosanitari e il tribunale. Infatti quella trentina di segnalazioni che arrivarono alla procura di Reggio Emilia per abusi sessuali, poi sono state archiviate perché si vede che in procura avevano un buon consulente, e la porta tagliafuoco funziona discretamente. Nel frattempo, però, il bambino è stato condizionato, sta male, viene allontanato dalla famiglia e soprattutto si costruisce una personalità su quella storia».

Il problema principale, dunque, sta in quello che succede prima che scatti la segnalazione all’autorità giudiziaria. E talvolta anche durante: nell’ordinanza sul "caso Bibbiano" si legge come le sedute di psicoterapia avvenissero anche in parallelo alle audizioni dei minori davanti al Tribunale per i Minorenni o alle audizioni protette da parte del Pm o del Gip, dando luogo a “significative induzioni, suggestioni, contaminazioni e, in alcuni casi, una vera e propria attività preparatoria in vista di ‘ascolti’ in sede giudiziaria che interferiscono, quindi, con le diverse attività investigative/giudiziarie e che rischiano fortemente di contribuire alla costruzione di falsi ricordi”. Com’è possibile che sia accaduto questo?

Lo Priore spiega che dopo la segnalazione all’autorità giudiziaria si scontrano due principi: «Da un lato il diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione, nel momento in cui c’è sintomo dei bambini e stanno male c’è il riconoscimento insuperabile che possa accedere a dei trattamenti. Il problema è se sia possibile fare una psicoterapia che funzioni, nel caso di un abuso o no. Dall’altro lato la Carta di Noto dice che nel momento in cui il caso diventa una segnalazione giudiziaria dovrebbe prevalere quest’ultima, e quindi l’attività di assistenza psicologica dovrebbe avvenire dopo la testimonianza in incidente probatorio, salvo casi gravi».

Questa indicazione però, secondo lo psicologo, è debole rispetto all’articolo 32 della Costituzione, anche perché spesso l’audizione arriva due, tre anni dopo la segnalazione. «Prevale il diritto del bambino a ricevere il trattamento e degli psicoterapeuti ad agire. Per questo bisognerebbe costringerli a dichiarare che tipo di psicoterapia stanno facendo e se ci sono dei rischi se poi venisse fuori che il bambino non è stato abusato. Perché potrebbe avere dei danni permanenti».

La legge sugli affidi dei minori, come funziona in Italia

In Italia l’affidamento di un minore è regolato da norme e leggi di carattere civile e penale. Come si legge nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza (pubblicata nel 2018), “il codice civile (...)  reca disposizioni in materia di responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, prevedendo una serie di norme atte a tutelare i minori da comportamenti dei genitori considerati pregiudizievoli nei confronti dei figli (art. 330), idonei a determinare nei casi più gravi (ndr come maltrattamenti o abusi) la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla casa familiare”. 

L’articolo 403 del codice civile regola invece l’allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine in determinati casi di urgenza: quando un minore è moralmente o materialmente abbandonato; quando è cresciuto in locali insalubri o pericolosi; se viene allevato da persone incapaci – per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi – di provvedere alla sua educazione. In questi casi, "la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

Il più delle volte “la pubblica autorità” è quella dei servizi sociali, ma possono intervenire anche altri soggetti come le autorità di pubblica sicurezza. In base al documento "Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore" (redatto nel 2010 dal Consiglio Nazionale degli assistenti sociali. Linee guida ampliate e aggiornate cinque anni dopo) “il ricorso all’art. 403 del Codice Civile deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione”. La Procura Minorile deve essere informata tempestivamente dell’allontanamento avvenuto per prendere poi le “iniziative del caso”. Inoltre, le linee guida specificano che l’obiettivo degli interventi di allontanamento “è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia di origine e dalla rimozione delle cause che impediscono l’esercizio della sua funzione educativa e di cura” perché “il fine è garantire il rientro del minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali”. 

Ci sono poi diverse norme in ambito penale – violazione degli obblighi di assistenza (art. 570), nell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571), o in maltrattamenti contro familiari e conviventi –, che hanno come conseguenza, oltre alle pene previste, anche “l'eventuale misura di allontanamento del minore dalla casa familiare”.

Infine, c’è poi la legge 4 maggio 1983, n. 184 – “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” – , riformata e modificata dalla legge n. 149 del 2001 – “Del diritto del minore a una famiglia”, che contiene i principi fondamentali sull’adozione, delineando “un sistema di misure di tutela dell'interesse primario del minore a crescere e a essere educato nel proprio nucleo familiare”.

Le legge, infatti, all’articolo 1 chiarisce che “il  minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia” e che “le  condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”. Per questo motivo vengono previsti una serie di interventi di sostegno e aiuto, all’interno delle proprie competenze, da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Nel caso in cui, però, la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, allora si applica l’affidamento (temporaneo) e l’adozione (definitiva).

Per quanto riguarda l’istituto dell’affidamento (che non deve superare i 2 anni, un periodo di tempo prorogabile da parte del Tribunale dei minorenni nel caso in cui la sospensione “rechi pregiudizio al minore”) è regolato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n.149/2001 e prevede che “il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti (...), sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”. Nel caso in cui non sia possibile l’affidamento familiare, allora “è consentito l'inserimento del  minore in una comunità di tipo familiare (ndr casa-famiglia) o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza”. Per i bambini sotto i sei anni l’inserimento può avvenire solo in una comunità di tipo familiare.

A definire gli standard minimi che devono essere forniti dalle comunità famiglia e dagli altri istituti e a verificare periodicamente il loro rispetto, devono essere le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze. 

L’articolo 4 predispone poi che l'affidamento del minore possa essere consensuale o non. Il primo viene “disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà”, oppure dal tutore, “sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento”. In questi casi a rendere esecutivo il provvedimento è il giudice tutelare del luogo dove si trova il minore. Nel secondo caso, invece, quando non c’è l'assenso dei genitori o di chi esercita la potestà, interviene il Tribunale per i minorenni, con l’applicazione dell’articolo 330 (“Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”) e seguenti del codice civile. 

In linea generale, spiega ancora la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, la procedura di allontanamento è successiva a una segnalazione – che la legge prevede possa essere fatta da “chiunque” in caso di situazioni di abbandono di minori – “da parte dei servizi sociali locali, che presentano apposita relazione al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica, che poi trasmette la segnalazione al Tribunale per i minorenni. Quest'ultima reca la richiesta del provvedimento di tutela oppure, a seconda della gravità, la sospensione della responsabilità genitoriale oppure, quale extrema ratio, l'allontanamento dalla famiglia di origine”. 

Durante l’affidamento, che sia consensuale o no, è d’obbligo specificare il servizio sociale locale a cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e di vigilanza e di tenere informati in maniera costante il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni. Il servizio sociale locale deve riferire così ogni evento di particolare rilevanza e presentare ogni sei mesi una relazione sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. 

L’affidamento familiare termina con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, “valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato”, o “nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore”. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto dalla legge, “sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore”.

La situazione degli affidi e quali sono le criticità

Nella quarta Relazione sullo stato di attuazione della Legge n.149 del 2001 – pubblicata nel gennaio 2018 ed elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Giustizia e con la collaborazione dei rappresentanti della Conferenza unificata e degli esperti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza – si può trovare un quadro dell’affido dei minori in Italia.

In base agli ultimi dati disponibili (aggiornati al 2014), sono 26.420 i bambini e gli adolescenti – al netto dei minori stranieri non accompagnati – allontanati temporaneamente dalla propria famiglia e "accolti in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni in Italia, pari al 2,6 per mille della popolazione minorile residente”. 

Ma è necessario sottolineare che la debolezza di alcuni monitoraggi regionali comporta una mancanza di dati certi per inquadrare in maniera dettagliata e univoca il fenomeno. Inoltre, dall’indagine della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza sono emerse ulteriori criticità “determinate dall'ampio intervallo temporale tra l'evento registrato e la disponibilità del dato, e dalle differenze nella rilevazione dei dati”, che in alcuni casi hanno reso le informazioni non comparabili nel tempo. In Italia, infatti, ci sono più fonti che monitorano la questione  – Ministero del Lavoro e Istat –, ma producono numeri differenti e non omogenei perché le rilevazioni fanno riferimento a periodi temporali e quesiti diversi. 

L'analisi resta complicata anche per la classificazione e il numero delle strutture di accoglienza per minori presenti in Italia. L’indagine conoscitiva spiega infatti che, come rilevato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, vi è sul territorio nazionale la presenza di un variegato e non univoco panorama classificatorio di tali strutture che rende difficile sia il confronto dei dati esistenti, sia un attento monitoraggio del complessivo fenomeno dei minori fuori famiglia. Non a caso tutti i soggetti ascoltati dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza hanno affermato che sarebbe auspicabile l'adozione di una classificazione univoca delle strutture di accoglienza per minorenni, che consenta un maggiore livello di monitoraggio, di vigilanza e controllo. In questa situazione, infatti, ci sono stati anche “casi di strutture abusive nelle quali venivano perpetrati reati di vario tipo ai danni dei minorenni ospitati”. Secondo comunque un'analisi realizzata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si può desumere che nel 2014 il numero complessivo di strutture residenziali riservate ai minorenni erano 3192, con il numero medio di ospiti per struttura pari a 6,7, mentre nel 2015 erano oltre 3300 e 6,9 ospiti medi.

La relazione sullo stato di attuazione della Legge 149 del 2001 fa anche un confronto del quadro italiano con quelli di altri paesi europei, paragonabili sia per dimensione demografica che per sviluppo e cultura dei sistemi di tutela e protezione dei bambini e degli adolescenti. Anche qui però deve essere precisato che, vista “l’assenza di una puntuale e metodica comparazione delle normative sugli ambienti di cura alternativi presenti nelle varie realtà”, bisogna utilizzare con prudenza interpretativa questi dati.

Si afferma, così, che “l’Italia risulta il Paese con il minor numero di collocamenti temporanei al di fuori dal proprio nucleo familiare e, in ragione della popolazione minorile residente il Paese, con il più basso tasso di allontanamenti”. All’interno di questo scenario si inseriscono diverse criticità. Ad esempio, la gran parte dei bambini in affidamento familiare, lo sono da oltre due anni, cioè oltre i termini di legge previsti. Alla fine di questo periodo, inoltre, “il rientro in famiglia risulta la modalità a maggiore frequenza per 12 delle 14 Regioni, con valori che oscillano dal valore massimo del Veneto (57%) al valore minimo della Campania (19%)”. Secondo la relazione però “sarebbe interessante poter verificare quanti di questi rientri in famiglia siano motivati dal superamento delle difficoltà familiari che avevano portato all’allontanamento e quale sia il peso dei ragazzi che terminano il proprio percorso di accoglienza al raggiungimento della maggiore età”. 

La relazione fornisce anche le osservazioni dei Tribunali per i minorenni e delle Procure minorili su diversi aspetti dell’applicazione della legge n.184/1983. modificata nel 2001. 

Sempre riguardo agli affidamenti, i 29 tribunali per i minorenni in tutta Italia (in riferimento al biennio 2014-2015) spiegano che nell’allontanamento di un minore dalla propria famiglia, “oltre a essere privilegiata la scelta del collocamento del minore nella famiglia allargata o comunque in un contesto familiare e, solo quale ultima ratio, in una casa famiglia, la scelta del tipo di collocamento viene effettuata direttamente dal tribunale”. Risultano però frequenti i collocamenti al di fuori del distretto di competenza, per via della carenza o dell’inadeguatezza delle risorse presenti nel territorio: “Si tratta di una criticità diffusa in tutto il paese, che dovrebbe essere oggetto di seria riflessione”. Un’altra problematica emersa riguarda le relazioni semestrali dei servizi territoriali nelle situazioni di allontanamento dalla famiglia che “sono un elemento imprescindibile di valutazione da parte del giudice per decidere i successivi interventi a tutela del minore”, ma che per 17 tribunali su 29, “sono insoddisfacenti, non contenendo le informazioni necessarie”. 

Le procure minorili inoltre denunciano di non ricevere da fonti ufficiali l’elenco delle strutture dove sono collocati i minori: “Solo cinque procure ricevono gli elenchi dalle rispettive Regioni. Le altre procure reperiscono i dati autonomamente, ad esempio tramite comunicazioni da parte dei Comuni, oppure attraverso la partecipazione alla rete dei servizi sociali, o anche consultando siti internet”. La conseguenza è che, in assenza di dati ufficiali, diventa “difficile per le procure individuare le tipologie di comunità e assicurare la completezza delle verifiche”. 

Altre problematiche sono poi emerse nel corso delle audizioni di esperti, enti, associazioni e magistrati davanti alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia. Come abbiamo visto, sono le Regioni che per legge devono stabilire gli standard minimi che devono essere forniti dalle comunità famiglia e dagli altri istituti coinvolte nelle procedure di affido minorile. Ma, si legge nell’indagine, una mancata riforma del Titolo V della Costituzione (sulle competenze Stato-Regioni) ha “determinato il persistere della situazione di diversificazione presente nelle regioni italiane rispetto agli standard minimi da rispettare, ai costi per singolo minore ospitato e ad altri aspetti (....)”. 

In base poi a uno studio prodotto dall’Associazione per la tutela dei minori e della persona vittima di violenza, la maggior parte di bambini che si trovano negli istituti, dopo l'allontanamento dalla propria famiglia, avrebbe un problema di indigenza economica, abitativa e lavorativa dei genitori. Per questo motivo, l’indagine della Commissione parlamentare rileva l’opportunità di interrogarsi a livello istituzionale su cosa significhi per una famiglia vedersi togliere i figli, nella maggior parte dei casi, per motivi economici, anche se la legge lo vieta: “Le famiglie coinvolte in tali procedure entrano in una sorta di inferno dantesco, dove vi sono operatori spesso oberati di lavoro, che devono occuparsi di minori, di anziani in difficoltà, di disabili. Senza generalizzare, in alcuni casi si trovano operatori bravi e preparati, seppure troppo pochi numericamente rispetto ai casi da seguire, mentre in altri, piuttosto frequenti, capita che l'assistente sociale che deve relazionare al tribunale non sia competente o abbia delle presunzioni del tutto personali del concetto, assolutamente non codificato, di capacità genitoriale. Peraltro, la mancata definizione di tale concetto implica una molteplicità di interpretazioni circa il suo effettivo significato”.

Infine, Francesco Morcavallo, avvocato ed ex giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna dal 2009 al 2013, ha affermato, sempre in audizione, che riguardo all’allontanamento dalla famiglia di origine “il problema è evitare che il rimedio diventi più dannoso del male, cioè che per garantire protezione a queste situazioni di margine, si crei un sistema monstrum che sostanzialmente fa poi dell'allontanamento del bambino o del ragazzo dalla famiglia l'intervento normale e più frequente”. 

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Rispetto a questa serie di problematicità e criticità, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha presentato il 30 luglio una serie di raccomandazioni a Parlamento, Governo, Regioni, Comuni, magistratura, avvocati, assistenti sociali, piscologi e giornalisti in cui sottolinea la necessità di un sistema informativo unitario che fornisca il numero esatto dei minori in affidamento famiglia, delle strutture di accoglienza e degli affidatari, di linee di indirizzo che definiscano definire un tariffario nazionale con i costi dei servizi offerti dalle strutture di accoglienza e per i rimborsi alle famiglie affidatarie e risorse umane e finanziarie necessarie per far lavorare al meglio tutti i soggetti coinvolti nel sistema degli affidi.

«Da tempo chiediamo al legislatore un intervento strutturale per colmare le criticità del sistema. Ci associamo quindi alle sollecitazioni venute dalla Garante e sproniamo le istituzioni a recepire le raccomandazioni, che sottoscriviamo in pieno: si tratta di richieste che le organizzazioni che accolgono in affido familiare o in comunità bambini e ragazzi temporaneamente allontanati dalla propria famiglia d’origine avanzano da anni, ma che finora sono rimaste inascoltate». Con queste parole, la rete “#5buoneragioni” che rappresenta numerose strutture d’accoglienza in Italia, hanno commentato le raccomandazione del Garante, riporta Vita. Lo scorso 9 luglio, in Senato è stato presentato da parte della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, un disegno di legge che, tra le altre cose,  prevede che per l'allontanamento d'urgenza sia vincolante l'intervento del Pubblico ministero, l’istituzione di un Osservatorio ad hoc per controllare le case famiglia ed elaborare un tariffario nazionale dei costi per il mantenimento dei minori e del funzionamento delle strutture di accoglienza, la creazione di un registro degli affidamenti con cui assicurare un controllo della condizione di ogni minore allontanato dal proprio nucleo familiare.

Foto in anteprima via Ansa

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