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Il governo tedesco prova a fermare la pubblicazione degli Afghanistan Papers invocando il copyright

13 Settembre 2019 5 min lettura

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Il governo tedesco prova a fermare la pubblicazione degli Afghanistan Papers invocando il copyright

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Il 29 luglio 2019 la Corte di Giustizia europea decide il caso Funke Medien contro la Repubblica federale di Germania (qui la sentenza in italiano).

I fatti

La Repubblica federale di Germania pubblica regolarmente rapporti sulla sua missione militare in Afghanistan (il riferimento è a operazioni tra il 2005 e il 2012). I rapporti sono trasmessi al Parlamento, ad alcuni ministeri e altre istituzioni, come documenti “classificati”. In particolare sono considerati “riservati”, qualifica corrispondente al più basso livello di riservatezza tra i quattro previsti dall’ordinamento tedesco.

Contemporaneamente vengono pubblicate alcune “informative al pubblico” accessibili senza restrizioni, ma depurate delle parti riservate.

Il quotidiano tedesco Westdeutsche Allgemeine Zeitung, il cui portale Internet è gestito da Funke Medien, dopo aver chiesto inutilmente le relazioni classificate sulla base della “freedom of information”, richiesta respinta dalle autorità perché la divulgazione avrebbe nuociuto alla sicurezza dell’esercito, riesce a ottenere tali documenti da un terzo soggetto (sconosciuto) e li pubblica integralmente come “Afghanistan Papers”.

Il governo tedesco propone un’azione inibitoria contro Funke Medien, ma non sulla base della riservatezza dei documenti, ritenendo che il bilanciamento dei diritti avrebbe probabilmente fatto propendere per la liceità della pubblicazione essendo documenti di interesse pubblico (la minaccia alla sicurezza rappresentata dalla pubblicazione non autorizzata dei rapporti classificati non era tale da giustificare un’interferenza con le norme a tutela della libertà di espressione), bensì invocando il copyright sui documenti medesimi.

Funke Medien sostiene, invece, che i rapporti, la cui struttura è stabilita sulla base di un modello unico, e che contengono dati fattuali, non possono ritenersi tutelabili in base al diritto d’autore.

Il tribunale di Colonia, quale giudice di primo grado, ritiene che i rapporti possano essere considerati “opere” e quindi tutelabili in base alle norme sul diritto d’autore, non costituendo tra l’altro testi ufficiali (che sono esclusi dalla protezione del copyright), e quindi accoglie le richieste del governo. La Corte suprema federale tedesca, però, invia gli atti alla Corte di Giustizia europea, chiedendole di pronunciarsi su tre questioni. Innanzitutto se le norme in materia di copyright lasciano un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale. Il secondo quesito riguarda il bilanciamento tra diritti fondamentali e copyright. L’ultimo se i diritti fondamentali (libertà di espressione) possono giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni al copyright oltre quelle previste dalle norme.

In sostanza chiede alla Corte europea se sia possibile la pubblicazione dei rapporti militari in assenza di un’eccezione applicabile, sulla base dei diritti fondamentali del cittadino.

Il parere dell’avvocato generale

L’Avvocato Generale Maciej Szpunar fornisce il suo parere alla Corte, nel quale innanzitutto dubita che un rapporto militare possa essere tutelato in base alle norme sul copyright. Infatti si tratta per lo più di documenti puramente informativi e pertanto privi di originalità in base alle norme europee, lasciando ben poco spazio agli autori per la creatività (autori tra l’altro difficili da identificare). La forma e l’espressione sono per l’appunto dettate dalla funzione dei documenti stessi.

Inoltre, i documenti in questione sono di proprietà dello Stato, e non di singoli (o gruppo di) autori. Cioè lo Stato non è il beneficiario di diritti (es. copyright) bensì il garante della tutela dei diritti fondamentali. In tale veste effettua operazioni militari.

Infine, come sostanzialmente ammesso dal governo tedesco, l’utilizzo della normativa sul copyright è diretto al fine di limitare il diritto alla libertà di espressione (tutelato dall’art. 11 Carta dell’UE) e quindi a impedire la pubblicazione dei documenti riservati.

In sostanza Szpunar ribalta la prospettiva e invece di chiedersi se la pubblicazione di rapporti militari è possibile sulla base di eccezioni o dei diritti fondamentali, si chiede se uno Stato può invocare il copyright per impedire la pubblicazione di informazioni militari. In breve lo Stato non dovrebbe poter invocare il copyright per impedire la pubblicazione di documenti di interesse pubblico, cioè a fini di censura, in quanto in tal caso saremmo di fronte ad un vero e proprio abuso del diritto. La funzione del copyright è ben altra.

La conclusione di Szpunar è che la protezione del diritto d’autore non è necessaria, in una società democratica, con riferimento ai rapporti militari. La riservatezza delle informazioni deve essere, invece, protetta da leggi appositamente create e per motivi di interesse pubblico (articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell’UE).

L’argomentazione dell’AG appare coerente con la finalità del copyright.

La decisione della Corte europea

La Corte europea ha dichiarato che i rapporti militari possono essere tutelati dalle norme sul diritto d’autore se sono espressione creativa dell’autore. Ma tale condizione deve essere definita caso per caso dai tribunali nazionali.

La Corte specifica ulteriormente che le eccezioni al copyright devono essere applicate in casi speciali, e non devono limitare lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare danno al titolare del diritti. Le libertà fondamentali, inoltre, non giustificano deroghe ulteriori rispetto a quelle stabilite dall’art. 5 della direttiva InfoSoc. E comunque le deroghe devono essere interpretate restrittivamente.

Conclusioni

È il tribunale nazionale a dover stabilire se un rapporto militare è dotato di creatività tale da poter essere definito “opera” tutelabile in base al copyright. In tal caso la libertà di espressione non sarebbe in grado di giustificarne la pubblicazione in deroga alle norme sul diritto d’autore.

La questione non è di poco conto. Con la nuova direttiva copyright in dirittura d’arrivo (dovrà essere recepita da norme interne) le piattaforme del web dovranno porre in essere gli sforzi possibili per impedire il caricamento di contenuti in violazione del copyright, quindi anche documenti di autorità pubbliche e rilevanti per il discorso pubblico potrebbero finire nelle maglie della censura tramite filtri.

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Come sostiene anche EDRi (European Digital Rights) c’è il rischio concreto che documenti rilevanti per il pubblico finiscano per essere bloccati dai sistemi di filtraggio.

La Corte europea, quindi, non ha accolto le richieste dell’avvocato generale, aprendo la strada alla possibilità di censurare documenti di rilevante interesse per il pubblico utilizzando la normativa in materia di copyright, anche quando le norme sulle riservatezza dei documenti non consentirebbero tale censura. Nel caso giudicato non si tratta di rispettare il valore economico di un’opera, il governo tedesco è solo preoccupato del controllo delle informazioni. La sentenza in oggetto rischia di divenire un precedente piuttosto preoccupante.

Immagine in anteprima AP Photo/Anja Niedringhaus via boston.com

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