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Tutte le criticità del cosiddetto “reddito di cittadinanza”

11 Febbraio 2019 29 min lettura

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Tutte le criticità del cosiddetto “reddito di cittadinanza”

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Chiariamo subito. Quello del governo M5S-Lega non è un vero reddito di cittadinanza o di base (cioè incondizionato), perché le due misure hanno differenze radicali negli obiettivi, prospettive, visioni del welfare e risorse impiegate. Il decreto legge dell'esecutivo Conte, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 gennaio e pubblicato in gazzetta ufficiale undici giorni dopo, è infatti un reddito minimo (fortemente) condizionato alla formazione e al reinserimento lavorativo, come d'altronde ha anche specificato più volte Pasquale Tridico, consulente del Ministero del Lavoro e tra i padri del provvedimento.

Leggi anche >> La misura del M5S è un tradimento del reddito di cittadinanza

Quando il Movimento 5 Stelle, fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, si è presentato alle elezioni politiche del 2013, questa misura era stata inserita al primo punto tra i venti dell'allora programma per "per uscire dal buio". Sei anni fa i 5 stelle avevano presentato un primo disegno di legge per l'introduzione in Italia di un "reddito minimo garantito", una misura che all'epoca non era presente in soli due paesi europei, cioè Italia e Grecia (poi però Atene ha colmato il gap e anche Roma, due anni fa, con l'approvazione del Reddito di inclusione (REI) da parte del governo Gentiloni, come si può leggere nello studio Minimum Income Policies in EU Member States (2017) del Parlamento europeo).

Quel disegno di legge presentato dal M5S al Senato nel 2013 si differenziava da quello approvato nel 2019 per la platea dei possibili beneficiari e il costo. All'epoca, infatti, la platea delle possibili persone coinvolte era stato calcolato dall'Istat in poco più di 8 milioni di persone, con un costo ipotizzato per le casse dello Stato in circa 15 miliardi di euro (altri entri ed economisti avevano fornito cifre nettamente maggiori, utilizzando calcoli e simulazioni differenti). Il decreto approvato quest'anno, che punta a integrare il reddito di un nucleo familiare per portarlo al livello di povertà relativa, ha invece una platea massima intorno ai 5 milioni di persone. Inoltre, le risorse destinate a questa misura – rispetto ai 15 miliardi previsti per la precedente proposta di legge – sono state poco più di 7 miliardi per il 2019, 8 miliardi per l'anno 2020 e 8 miliardi e 317 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Questo provvedimento, che ha iniziato il suo percorso parlamentare in Senato per essere convertito in legge, attiva inoltre un articolato meccanismo che coinvolge sul territorio Inps, Centri per l'impiego, Comuni e Caf. Per questo motivo, in una prima parte spieghiamo come funziona nel dettaglio la misura, in una seconda quanti sono e quali sono i beneficiari secondo le stime di diversi istituti. In una terza parte infine affrontiamo le criticità, i problemi, i rischi espressi da tutti gli enti (ma anche da altre associazioni) coinvolti sull'effettiva possibilità di realizzare e concretizzare gli obiettivi che il provvedimento si prefigge.

Cosa prevede e le osservazioni del Servizio Studi del Senato

Ma quanti saranno i beneficiari del reddito?

Tutte le critiche e le osservazioni di enti, associazioni, sindacati ed esperti

 

Cosa prevede e le osservazioni del Servizio Studi del Senato

L’erogazione del sussidio partirà dal prossimo aprile. Il provvedimento viene descritto come una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale (...)” e diretto “al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

  • Chi ne potrà beneficiare e chi no

Il reddito verrà riconosciuto a quei nuclei familiari (che possono essere composti anche da una sola persona) che sono in possesso cumulativamente, a partire da quando presentano la domanda e fino alla fine dell’erogazione, di questi requisiti:

Cittadinanza, residenza e soggiorno

Chi richiede il beneficio deve essere cittadino italiano o di uno dei 28 Paesi dell'Unione europea, o avere il permesso di soggiorno, o essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Quest’ultimo documento si ottiene dopo aver soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. I tecnici del Senato specificano anche che questo permesso di soggiorno “è rilasciato anche agli stranieri titolari dello status di protezione internazionale”.

Inoltre, per accedere alla misura si deve essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

I rischi di incostituzionalità del requisito di 10 anni di residenza

Su questo requisito e relativo lasso di tempo di residenza richiesto, il dossier del Senato evidenzia però rischi di incostituzionalità. I tecnici di Palazzo Madama spiegano infatti che la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato (ad esempio con la sentenza n.106 del 2018) come lo status di cittadino non sia di per sé sufficiente al legislatore per stabilire nei suoi confronti "erogazioni privilegiate di servizi sociali rispetto allo straniero legalmente residente da lungo periodo”:

La Corte in diverse occasioni ha infatti rilevato che le politiche sociali ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza ma ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli.

In passate sentenze, i giudici della Corte Corte Costituzionale hanno così ritenuto non ragionevoli le disposizioni che richiedono una permanenza in Italia maggiore di cinque anni come requisito necessario per ottenere delle erogazioni privilegiate.

Il servizio studi del Senato, inoltre, richiama anche la giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale “nei casi in cui si versi in tema di provvidenze destinate a fronteggiare esigenze di sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive per essere ammessi, «finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo», per come in più occasioni interpretato dalla Corte di Strasburgo”.

Reddito e patrimonio

Il nucleo familiare (composto anche da una sola persona) deve avere:

Un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 9.360 euro.

Un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione e inferiore a 30mila euro.

Un patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro. A questo limite si possono sommare 2 mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a raggiungere un massimo 10 mila euro, “incrementato di ulteriori euro mille euro per ogni figlio successivo al secondo”. Inoltre, a questi massimali si possano aggiungere 5 mila euro per ogni componente del nucleo con disabilità.

Un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui, che può arrivare fino a 12.600 euro per i nuclei familiari più numerosi.

  • Chi non ha diritto al reddito

Per ottenere il reddito previsto dal governo, nessun componente del nucleo familiare deve avere intestato (o averne piena disponibilità) auto immatricolate per la prima volta sei mesi della richiesta del beneficio, o macchine che superano la cilindrata 1600 cc e moto superiori a 250 cc e immatricolate nei due anni precedenti. Inoltre, non potrà ottenere il reddito, il nucleo familiare in cui uno dei componenti ha intestato (o ne ha piena disponibilità) navi e imbarcazioni da diporto.

Vengono esclusi anche quei nuclei familiari che hanno all’interno componenti che si sono dimessi dal lavoro, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Infine, il beneficio è compatibile con la Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), cioè un sostegno al reddito istituito nel 2015 dal governo Renzi e riconosciuto a una serie di lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente la propria occupazione e che presentano una serie di requisiti.  

  • Come si compone il beneficio e qual è la sua durata

Il reddito viene erogato in dodici mensilità, attraverso una carta di pagamento elettronico (chiamata ‘Carta RdC’), la cui gestione è stata affidata a Poste Italiane. L’importo varia a seconda della numerosità del nucleo familiare e del reddito.

Il beneficio si articola in due integrazioni:

Una prima integrazione del reddito familiare per raggiungere la soglia di 6mila euro annui per un singolo. Il beneficio, in base a una scala di equivalenza, viene poi riparametrato in modo differente per ogni componente del nucleo familiare. Questo parametro non tiene conto delle persone del nucleo familiare che si trovano “in stato detentivo” e di quelle “ricoverate in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali”.

Una seconda integrazione riguarda il reddito dei nuclei familiari che vivono in affitto in un appartamento e che può raggiungere il massimo di 3360 euro all’anno. Il beneficio si abbassa alla soglia massima di 1800 euro al nucleo familiare che vive in una casa per cui sta pagando il mutuo.  

In totale, quindi, il beneficio del reddito – su cui non si pagherà l’Irpef – non può superare i 9360 euro annui (che corrisponde a un massimo di 780 euro al mese) e non può essere inferiore a 480 all’anno.

Il beneficio viene erogato per il periodo in cui il richiedente rientra in una delle condizioni viste, ma la durata continuativa non può superare l’anno e mezzo (cioè 18 mesi). Il reddito può essere comunque rinnovato, con una sospensione di un mese dell’erogazione prima di ciascun rinnovo. I tecnici del Senato segnalano però che il decreto non chiarisce la durata del reddito in caso di rinnovo e se esistono limiti nel numero dei rinnovi possibili.

Il decreto, inoltre, stabilisce che il beneficio mensile deve essere speso entro il mese. Se questo non accade, sono previste delle penalizzazioni: nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso, viene sottratta la parte del reddito non spesa o non prelevata (comunque nei limiti del 20% del beneficio erogato); dopo una verifica effettuata ogni semestre viene tolto il totale del beneficio non speso o non prelevato. Nel provvedimento però non vengono definite le modalità con cui si verificherà la fruizione del beneficio e le possibili eccezioni. Questo aspetto viene infatti demandato a un successivo e apposito decreto del Ministero del Lavoro.  

Inoltre, il beneficio non sarà sempre erogato con la stessa cifra, ma potrà subire delle variazioni a seconda dei cambi di condizione occupazionale di uno o più componenti del nucleo familiare.

  • Come funzionano le offerte di lavoro

Chi riceve il beneficio dovrà dare l’immediata disponibilità da parte dei componenti maggiorenni (ma sono previste delle eccezioni: tipo se sono già occupati o se hanno una disabilità grave) del nucleo familiare a lavorare, a sottoscrivere un "Patto per il lavoro" o un "Patto per l'inclusione sociale" che prevedono un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, e altri impegni.

In base a quanto previsto, poi, entro un mese dal riconoscimento del beneficio, chi ha richiesto il reddito (o anche un componente del nucleo familiare con determinati requisiti su occupazione, mercato del lavoro, ammortizzatori sociali o età anagrafica) sarà convocato dai centri per l'impiego. Passati 30 giorni da questo primo incontro, la disponibilità sarà resa da tutte le altre persone idonee che compongono il nucleo familiare. Chi non rientra in queste ipotesi, sarà convocato invece dai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà.

Queste persone, tra i vari obblighi previsti dalla legge, dovranno accettare almeno “una di tre offerte di lavoro congrue” che saranno presentate dal Centro per l’Impiego (CPI). In caso di rinnovo del beneficio, comunque, il beneficiario non avrà più scelta e dovrà essere accettata la prima offerta che riceverà.

Come abbiamo visto il periodo massimo dell’erogazione del reddito è di un anno e mezzo. All’interno di questo periodo il beneficiario può rifiutare più offerte di lavoro, ma di volta in volta la distanza del luogo di lavoro dalla propria abitazione aumenterà. Il provvedimento stabilisce infatti che, nel primo anno del reddito, è ritenuta “congrua” un’offerta che riguarda un posto di lavoro entro 100 km o comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in circa un’ora e mezzo. Se la prima offerta viene rifiutata, la seconda diventa "congrua" a una distanza di 250 km. Infine, per la terza offerta non sono previsti limiti, ma varrà in qualsiasi parte d'Italia. Passato il primo anno, inoltre, diventa "congrua" una prima offerta di un posto di lavoro a una distanza di 250 km da dove si abita. Nel caso si accetti un’offerta a oltre 250 km di distanza dalla propria abitazione chi beneficia del reddito potrà continuare a farlo nei tre mesi successivi all’inizio del nuovo impiego. Se all’interno del nucleo familiare ci sono persone con disabilità o minori, i mesi diventano dodici.

Infine, il beneficiario del reddito è anche tenuto a offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere nel proprio Comune e mettendo a disposizione un numero di ore settimanali, non superiori a otto, compatibili con le altre sue attività. Per questo motivo, i Comuni dovranno organizzare questi progetti, comunicare le informazioni al riguardo al Ministero del Lavoro, e attestare la presenza dei beneficiari coinvolti.

  • Le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del reddito

Il reddito può essere richiesto il 6 di ogni mese presso gli uffici postali, i Centri di assistenza fiscale (CAF) e tramite modalità telematiche. Entro dieci giorni, tutte queste domande vengono poi comunicate all’INPS.

Entro cinque giorni lavorativi, poi, l’INPS dovrà verificare se chi ha fatto richiesta del reddito abbia i requisiti previsti. Il riconoscimento all’erogazione del beneficio deve comunque avvenire entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda. I tecnici del Senato evidenziano l'opportunità di chiarire in che modo operi il silenzio-assenso e il silenzio-rifiuto nel caso in cui i tempi previsti non vengono rispettati dall'Inps. Invece, la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti spetterà ai Comuni che dovranno poi comunicare gli esiti all’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Una volta arrivata la risposta positiva, il beneficio sarà erogato attraverso la “Carta RDC”. Con questa carta si potranno fare acquisti, prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individuo singolo, effettuare un bonifico mensile per pagare l’affitto o il mutuo. Sarà invece vietato utilizzare questo denaro per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. I tecnici del Senato evidenziano però che il decreto non prevede “procedure di verifica né sanzioni relative”.

  • La creazione delle piattaforme digitali per condividere informazioni tra amministrazioni centrali e territorio

Vengono poi istituite due piattaforme digitali presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche attive lavoro) e il Ministero del Lavoro per attivare e gestire i patti per il lavoro e per l’inclusione sociale e per effettuare analisi, monitoraggi, valutazioni e controlli. In queste due piattaforme sono condivise tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali, come i centri per l’impiego, informazioni riguardanti lavoro e servizi sociali.

  • Le sanzioni previste

Il decreto prevede varie sanzioni a seconda del mancato rispetto degli obblighi stabiliti una volta ricevuto il beneficio.

Chi per ottenere il reddito utilizza dichiarazioni o documenti falsi, o omette informazioni che erano dovute, rischia la reclusione da due a sei anni di carcere. I tecnici del Senato fanno notare però che questa pena è più elevata rispetto a quelle previste per i pubblici ufficiali e che quindi si potrebbe rivalutare, “considerato che le ipotesi di falso commesse da privati sono ordinariamente oggetto di sanzioni meno gravi rispetto alle corrispondenti ipotesi di falso commesse da pubblici ufficiali”.

Chi invece omette di comunicare la variazione del suo reddito (o del patrimonio) o altre informazione dovute e rilevanti “ai fini della revoca o della riduzione del beneficio” rischia la reclusione da uno a tre anni.

Per questi due casi, in caso di una condanna definitiva o di un patteggiamento, il decreto stabilisce che nei confronti del condannato scatti la revoca del reddito con efficacia retroattiva, con la restituzione delle somme percepite fino a quel momento. Inoltre, il beneficio può essere richiesto di nuovo da quella stessa persona solo dopo che siano passati dieci anni dalla condanna.

La decadenza del beneficio (senza efficacia retroattiva) è invece prevista nei casi in cui uno dei membri del nucleo familiare, ad esempio, non si dichiari immediatamente disponibile a lavorare; non partecipi, senza una giustificazione, alle iniziative di carattere formativo stabilite; non aderisca ai progetti di inserimento lavorativo e inclusione sociale; rifiuti tre offerte di lavoro congrue o non accetti un’offerta dopo il rinnovo del beneficio; sia trovato, dopo un’ispezione, a lavorare senza averlo comunicato.

Nel caso in cui invece uno dei membri della famiglia non si presenti per almeno due volte alle convocazioni richieste nei centri per l’impiego o presso i servizi del Comuni, sono previste delle riduzioni (in misura crescente) del beneficio. L’interruzione del reddito scatta al terzo caso di mancata presentazione.

Compito dell’INPS sarà quello di infliggere queste sanzioni (escluse quelle penali) e recuperare le somme nei casi di riduzione, decadenza e revoca del beneficio.

  • Come funzionano gli incentivi per assumere i beneficiari del reddito

Il decreto prevede degli incentivi per i datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, chi beneficia del reddito, per gli enti di formazione accreditati – che hanno stipulato nei centri per l’impiego un patto di formazione – nel caso in cui concorrono all’assunzione di queste persone e anche per chi, tra chi ha ottenuto il beneficio, avvia, entro un anno, un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa. In quest’ultimo caso al beneficiario viene corrisposto in un’unica soluzione un ulteriore beneficio corrispondente a sei mensilità di reddito.

Per quanto riguarda le imprese, l’incentivo funziona in questo modo. Se i datori di lavoro, dopo aver comunicato le disponibilità dei posti vacanti nella propria azienda alla Piattaforma digitale dedicata e istituita presso l’Anpal, assumono con contratti indeterminati, possono usufruire di un esonero nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge, pari all’importo mensile che il lavoratore riceve nel momento in cui viene assunto. Questo incentivo non deve comunque superare i 780 euro mensili.

Nel caso di un licenziamento ingiustificato del lavoratore assunto, sono previste delle sanzioni per il datore di lavoro. Quest’ultimo, in caso, dovrà infatti restituire l’incentivo ricevuto ma anche, ulteriore soldi, per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.

  • Il ruolo dei “Navigator” e le risorse previste per attuare il reddito

Il decreto prevede infine di stanziare 500 milioni di euro da qui al 2021 (200 milioni per il 2019, 250 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021) per il ruolo del cosiddetto “Navigator”, persone che saranno formate e lavoreranno per conto dell’ANPAL. Queste figure professionali, che saranno assunte con un contratto di collaborazione tramite “procedure concorsuali riservate per titoli ed esami”, avranno il compito di seguire personalmente il beneficiario del reddito di cittadinanza nella ricerca del lavoro nella formazione e nel reinserimento professionale. Secondo quanto appreso dai media questa selezione dovrebbe avvenire con un test a risposta multipla. Inoltre, un “navigator” dovrebbe guadagnare all’anno 30mila euro lordi (1600/1700 euro netti al mese) e ognuno di loro dovrebbe seguire circa 10-20 beneficiari del reddito.

Viene poi creato un “Fondo per il reddito di cittadinanza” che per l'erogazione del beneficio economico del Reddito, per quella del Reddito di inclusione per coloro che ne ancora diritto, e per gli incentivi previsti, prevede limiti di spesa di 5 miliardi e 894 milioni di euro per il 2019, di 7 miliardi e 131 milioni nel 2020, di 7 miliardi e 355 milioni per il 2021 e di 7 miliardi e 210 milioni a partire del 2022. Infine, parte di queste risorse – fino a un 1 miliardo annuo per il biennio 2019-2020 – devono essere impegnate per il potenziamento dei centri per l’impiego.  

Ma quanti saranno i beneficiari del reddito?

Secondo l’ultima rilevazione dell’Istat, nel 2017, erano in condizione di povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie (il 6,9% delle di quelle residenti), nelle quali vivono 5 milioni e 58 mila individui (l’8,4% dell’intera popolazione). Si tratta, ha specificato l’Istituto di statistica, del dato più alto dal 2005 in termini sia di famiglie sia di singoli individui. L’incidenza della povertà assoluta è particolarmente elevata tra i minori e nel Mezzogiorno. Oltre il 46% dei poveri vive al Sud (2 milioni e 359 mila, pari al 11,4% della popolazione) e, nel complesso del Paese, uno su quattro è minorenne (1 milione 208 mila, il 12,1% dei minori).

Fonte: Istat, via Ansa Centimetri

Tra le persone più vulnerabili ci sono gli stranieri: uno su tre risulta povero (pari a 1 milione e 609 mila individui) mentre è povero un italiano ogni 16 (6,2% dei cittadini italiani pari a 3 milioni e 449 mila individui). I livelli di povertà assoluta si mantengono elevati per le famiglie numerose, ossia quelle con cinque o più componenti (17,8%). Nel lungo periodo la crescita della povertà assoluta è, infatti, più marcata tra questo tipo di famiglie: per quelle con 4 componenti l’incidenza passa da 2,2% del 2005 a 10,2% del 2017; per quelle con almeno 5 componenti da 6,3% (del 2005) a 17,8%.

Ad aver determinato un profondo cambiamento nelle mappa della povertà, in particolare in termini generazionali, è stata la crisi economica: “Se l’incidenza della povertà tra i minori è triplicata tra il 2005 e il 2017 (passando dal 3,9 al 12,1%), quella tra le persone con più di 65 anni è rimasta sostanzialmente stabile intorno al 4,5%. D’altro canto si è attenuata la concentrazione della povertà nel Mezzogiorno anche e soprattutto per l’effetto della presenza degli stranieri al Nord”.

Detto questo, su quanti nuclei familiari e persone saranno coinvolte nel beneficio sono stati forniti numeri differenti da governo, Istat e Inps e altri istituti di ricerca e associazioni.

Stime di platea e costo annuo della misura, via lavoce.info.

Lo scorso 26 settembre il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico scriveva in un post su Facebook che con la “manovra del popolo” per la prima volta nella storia dell’Italia era stata cancellata la povertà grazie al “Reddito di Cittadinanza”, specificando che la misura avrebbe restituito un futuro a “6 milioni e mezzo di persone”. Pochi giorni fa, però, dopo l’approvazione in consiglio dei ministri della misura, Pasquale Tridico, consulente del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha spiegato che ​"la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza così come scritto nella relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria dello Stato riguarda una stima di adesioni all'85%  per circa 1.3 milioni di famiglie (e circa 4 milioni di persone interessate)”, mentre “la stima dei nuclei potenziali (ndr cioè coloro che rientrano nella possibilità di chiedere e ottenere il reddito) è invece di circa 1.7 milioni di nuclei per 4.9 milioni di cittadini potenzialmente beneficiari”.

Durante un’audizione in Senato dello scorso 4 febbraio, l’Istat – secondo un modello che si basa sull’ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento dell’85% del totale teorico delle famiglie beneficiarie – ha stimato che i nuclei familiari beneficiari saranno 1 milione e 308 mila famiglie, con 2 milioni e 708 mila individui coinvolti. Le stime dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono leggermente inferiori rispetto a quelle dell’Istat: 1,2 milioni di nuclei familiari e 2,4 milioni di persone coinvolte. Quindi, in base alle stime dei due istituti, la misura raggiungerebbe circa la metà delle 5 milioni di persone che in Italia vivono in povertà assoluta. 

Questa discrepanza tra i dati sulle persone raggiunte – quelli del governo da una parte e dei due enti dall’altra – la si deve ai diversi modelli di calcolo utilizzati. Sempre Tridico, ad esempio, nella stessa nota vista sopra, afferma che le stime dell’Inps “si basano su un database meno affidabile rispetto a quello usato presso il Ministero del lavoro”. Ad oggi, però, come spiega il sito di fact-checking Pagella Politica non è possibile stabilire quali stime siano corrette e quali imprecise e che questo lo si saprà quando la misura, con tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte, entrerà a tutti gli effetti a pieno regime.

E a chi andrà il beneficio?

Istat, Inps, governo e altre istituti e associazioni, nelle proprie audizioni, hanno fornito anche un ritratto delle persone a cui andrà il reddito. In tutte queste previsioni, i nuclei composti da una singola persona sembrano quelli maggiormente coinvolti dalla misura. 

Ripartizione delle famiglie beneficiarie per numero componenti, via lavoce.info

Nel dettaglio, l'Istat scrive innanzitutto che il “beneficio medio” per nucleo familiare sarebbe di poco superiore a 5 mila euro e corrisponderebbe al 66,7% del reddito familiare, per una spesa complessiva di 6,6 miliardi di euro su base annua.

La misura, inoltre, non sarà uniforme sull’intero territorio italiano. L’Istat infatti calcola che “tra le famiglie beneficiarie, 752 mila (9%) vivono nel Mezzogiorno, 333 mila (4,1%) al Nord e 222 mila al Centro (2,7%)”. Queste tre quote riflettono “solo parzialmente, e con un’intensità diversa riconducibile in parte al disegno del provvedimento, quelle stimate per la povertà assoluta: nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie era pari al 10,3% nel Mezzogiorno, 5,4% al Nord e 5,1% al Centro”.

Analizzando invece nel dettaglio le famiglie interessate dalla misura, si vede che le tipologie sarebbero due: quelle con un solo componente, in quando hanno una soglia di accesso al beneficio relativamente più alta e quelle con redditi più bassi.

Inoltre, fra i destinatari del reddito, i nuclei familiari composti da soli cittadini italiani sono 1 milione 56 mila, circa l’81% del totale delle famiglie beneficiarie, mentre quelli formati da soli stranieri, cittadini dell’UE ed extra-comunitari, sono 150 mila (l’11,5%). Di queste ultime, quelle di soli cittadini extra-comunitari sono 95 mila (il 7,3%). Le famiglie miste di italiani e stranieri sono 102 mila (il 7,8%). Riguardo agli individui, l’Istat, certifica che beneficerebbero della misura poco meno di 3 milioni di persone: l’87,6% italiani e il 12,3% stranieri (di cui l’8,4% extra-comunitari).

Tutte le critiche e le osservazioni di enti, associazioni, sindacati ed esperti

Al Senato, in vista della conversione in legge del decreto approvato il 28 gennaio, sono stati auditi i soggetti che avranno un ruolo di primo piano nel concretizzare sul territorio la misura del reddito, ma anche quelli che ogni giorno si confrontano e costruiscono in prima persona reti locali per affrontare le problematiche di disagio sociale create dalla situazioni di povertà e quelli che lavorano nei settori su cui il provvedimento interviene.

Di seguito gli interventi degli interlocutori che rappresentano le categorie e posizioni più importanti nel confronto sulla misura. In tutte queste audizioni è stato sottolineato come il reddito voluto dal governo rappresenti una importante novità rispetto al passato, con l’utilizzo di risorse non compatibili con le misure di precedenti governi. Ma ognuno di questi soggetti ha elencato anche critiche, perplessità e problemi che il decreto contiene. Vediamole in dettaglio.  

  • I rischi secondo Confindustria e sindacati

Durante un’audizione in Senato, l’associazione degli industriali ha sottolineato come il provvedimento preveda un intervento molto articolato e complesso che, per funzionare,  prevede “un eccezionale contributo” da parte del sistema pubblico dei Centri per l’Impiego. Questo sistema però, denuncia Confindustria, “non riesce a intermediare una parte significativa delle assunzioni”, come anche documentato da inchieste giornalistiche e Istat, e ha problemi organizzativi nei territori “in cui l’intervento dello strumento del RdC è lecito immaginarsi sarà molto più importante e significativo”, come le Regioni meridionali.

via Il Sole 24 Ore

La domanda che viene posta è, nonostante il personale in aggiunta previsto nel provvedimento da inserire nei CPI, quale sia la probabilità che un beneficiario riceva effettivamente tre offerte di lavoro congrue nell’arco dei 18 mesi previsti. Per Confindustria è alto il rischio che la misura “non riesca ad essere uno strumento bivalente (politiche attive e contrasto alla povertà) ma si riduca ad essere uno strumento ‘sostanzialmente passivo’ di politica sociale, dato che la messa a regime dell’insieme degli interventi necessari, realisticamente e ragionevolmente, non avverrà in tempi brevi e, comunque, non nei tempi previsti dal decreto legge”. A ciò si aggiunge anche un’altra questione e cioè che a detta degli stessi assessori al lavoro di alcune Regioni del Sud in quei territori a mancare è il lavoro: «Per questo non credo sarà possibile riuscire a offrire in tempi relativamente brevi almeno tre proposte di lavoro a ogni persona».

Ancora, al di là della complessità della misura, secondo gli industriali ci sarebbe il serio rischio che il reddito “possa finire per attenuare la spinta a cercare lavoro invece che aumentarla, come si proporrebbe di fare”. Uno dei motivi presentati è che i 780 euro, che una persona arriverebbe a ricevere mensilmente, potrebbero avere il risultato di scoraggiare la ricerca di un impiego, “considerando che in Italia lo stipendio mediano dei giovani under 30, al primo impiego, si attesta sugli 830 euro netti al mese”.

Gli industriali sottolineano anche le criticità degli incentivi alle imprese previsti nel provvedimento. In totale gli sgravi infatti sarebbero, nella migliore delle ipotesi, troppo bassi (intorno ai 12.500 euro) e per questo poco incentivanti. Inoltre, le condizioni previste per il datore di lavoro, una volta assunta la persona, sarebbero troppo costrittive. Per questi motivi “l’incentivo così delineato avrà scarse probabilità di incidere effettivamente sull’incremento dell’occupazione”.

I sindacati CIGL, CISL, UIL, in un documento unitario, dal loro punto di vista, hanno sottolineato altre criticità. La nuova misura, rispetto al REI, “amplia la platea dei beneficiari (...) ma prevede l’esclusione dei nuclei in cui sia presente un componente disoccupato in seguito a dimissioni volontarie” non tenendo conto dei motivi che hanno portato a questa decisione.

Anche i sindacati sottolineano “le condizioni non proprio eccellenti dei centri per l’impiego”. Nel documento viene anche espressa una preoccupazione riguardo al fatto che la misura non riesca a garantire il sostegno delle persone in povertà assoluta: “Infatti il RDC è una misura che viene finanziata fino a un esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di competenza. (...) Qualore le domande superino la disponibilità delle risorse stanziate per l’anno in corso scatta la tagliola e viene ristabilita la compatibilità attraverso la rimodulazione del sussidio o la sua riduzione in modo da coprire tutti i beneficiari in regola con i requisiti”.

Sulla questione – sollevata da più parti, tra cui da Confindustria – che questa misura disincetiverebbe a cercare un lavoro con uno stipendio vicino al beneficio fornito dallo Stato, la rete Basic Income Network (BIN) Italia, nella propria audizione in Senato, risponde che questa possibilità è in realtà “un obiettivo specifico delle misure di reddito minimo, che dovrebbero restituire (sia pure in parte) alle persone la possibilità di rifiutare lavori indecenti, magari per proseguire negli studi o trovare occasioni più coerenti con i propri piani di vita”.

BIN Italia però elenca anche diverse criticità del provvedimento del governo Conte. Ad esempio, proprio partendo da quest’ultimo aspetto, appare contraddittoria per l’associazione di studiosi, “rispetto alle finalità generali del provvedimento”, la previsione per cui i nuclei familiari non hanno diritto al beneficio nel caso in cui anche uno solo dei membri abbia rassegnato le dimissioni volontarie da un precedente lavoro (escluse quelle per giusta causa). Per BIN infatti è necessario riconoscere che le dimissioni “possono essere rassegnate, spesso, per ragioni meritevoli, quali la volontà di seguire corsi di formazione, o di ricollocarsi lavorativamente in modo più consono alle proprie esigenze e/o aspirazioni. Alcuni impieghi possono essere poi addirittura sconvenienti dal punto di vista economico, perché mal pagati oppure soggetti a ‘chiamate’ per poche ore del corso della settimana, magari in luoghi molto distanti dall’abitazione o molto distanti tra di loro”.

Inoltre, riguardo al collegamento tra politiche di garanzia del reddito e politiche occupazionali, BIN Italia specifica che “ogni forma di condizionamento o di obbligo (ad esempio la frequentazione di corsi di formazione) non deve mortificare la dignità dei soggetti e deve essere finalizzata a rafforzare gli spazi di autodeterminazione individuale e non a raggiungere a tutti i conti risultati occupazionali”.

L’associazione si concentra anche sulle sanzioni previste nel provvedimento che possono portare al blocco dell’erogazione del beneficio per i nuclei familiari, definendole troppo “minuziose, severe e sproporzionate”, anche per via del fatto che la loro entità non ha eguali in nessun’altra misura del welfare in Italia.

  • I limiti nel contrasto alla marginalità secondo Caritas, Sant’Egidio e Alleanza contro la povertà in Italia

La Caritas denuncia, come prima cosa, che per elaborare la misura non sono stati coinvolti proprio i soggetti sociali e quelli del Terzo settore impegnati ogni giorno in prima persona nella solidarietà e nella costruzione di un rete di supporto intorno alle condizioni di vulnerabilità. Questo mancato coinvolgimento è previsto anche nella fase attuativa della misura. Le preoccupazione è che ciò rischierebbe di frammentare il sistema del welfare locale, consolidatosi faticosamente nel tempo.

Riguardo al contrasto alla povertà, l’ente ecclesiastico evidenzia una criticità rilevante legata alla selezione delle persone aventi diritto alla misura che si basa “esclusivamente sul pronostico di occupabilità dei componenti maggiorenni del nucleo familiare (...)”. Questa modalità non terrebbe in considerazione le condizioni soggettive di fragilità o la presenza di minori all’interno del nucleo familiare. Caritas spiega infatti che, in base a un proprio continuo monitoraggio del REI nei diversi territori dell’Italia, “solo l’8% dei 197.332 poveri incontrati nel corso del 2017 nei 1982 centri di ascolto in rete presentava un solo problema legato all’assenza di lavoro. Il 40% presentava da 3 o più problemi contestualmente (...)”. Questo significa, conclude l’ente, che la povertà è un fenomeno non riconducibile esclusivamente alla mancanza di lavoro – si riscontra infatti una multidimensionalità del fenomeno che include aspetti di salute, psicologici, abitativi, relazionali – e “richiede interventi intensivi e costanti su più livelli per poter essere affrontata adeguatamente”.

Proprio sull’aspetto della povertà minorile, la Fondazione l’Albero della vita (che si occupa attivamente da più di 10 anni di bambini e ragazzi in difficoltà) ha ricordato che in Italia i bambini che che si trovano in povertà assoluta sono 1 milione e 208mila, cioè il 12,1% dei minorenni italiani e che questa condizione nega loro di godere dei propri diritti, di realizzare a pieno le proprie potenzialità e di partecipare a pieno titolo alla vita della società. La fondazione avverte che per questo è necessario che il Parlamento, nella conversione in legge del decreto, lavori sulla scala di equivalenza adottata per il calcolo del beneficio, perché “oggi non favorisce le famiglie con persone in età minore e in nuclei familiari numerosi (...)”. Inoltre, l’Albero della Vita segnala che “il requisito della residenza da almeno 10 anni di cui almeno 2 in via continuativa escluderà dall’accesso al beneficio molte famiglie di origine straniera in cui la presenza di minori è molto elevata”. Un’esclusione che andrebbe contro la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che l’Italia ha ratificato nel 1991.

La Comunità di Sant’Egidio, che si occupa da tempo delle situazioni di marginalità, denuncia anche che il requisito di residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, esclude la fascia dei senza fissa dimora (al cui interno ci sono anche persone che hanno perso il lavoro o che si sono separate dal proprio coniuge), perché la loro condizione precaria non si concilia con il criterio di residenza fissa e stabile (problematica sollevava anche dalla Federazione italiana organismi per le persone senza fissa dimora). Inoltre, la composizione del beneficio, formato da un contributo al reddito familiare e da uno per affitto affitto o mutuo, “produce un’evidente distorsione poiché finisce per penalizzare chi non ha casa, cioè proprio coloro che versano in condizione di povertà estrema. La persona senza fissa dimora riceverebbe meno di chi comunque gode di un’abitazione, che sia di proprietà o in affitto”.

Altra questione sollevata riguarda gli obblighi di spesa previsti nel beneficio ottenuto. L’ordine degli assistenti sociali sottolinea infatti che la spesa deve tener conto della peculiarità di ogni singola situazione familiare: “Il fatto che una persona decide di non utilizzare del tutto il plafond di un mese perché quello successivo deve affrontare una spesa medica o scolastica straordinaria perché essere visto come una trasgressione?”. Per gli assistenti sociali bisognerebbe pertanto puntare a favorire la costruzione di un bilancio familiare, perché la funzione educativa deve prevalere su quella del consumo immediato e personale.

Infine, Alleanza contro la povertà in Italia, nella propria audizione ribadisce alcuni dei punti sollevati dalle altre associazioni, e aggiunge anche che questa misura viene introdotta con troppa fretta e per questo rischia di creare caos nella presentazione delle domande e nei controlli da effettuare. “Più in generale – spiega l'associazione – si dimentica un punto noto a chi lavora con le persone in difficoltà: la costruzione di risposte in grado di sostenerle al meglio richiede tempo” e “i danni causati dalla fretta ricadranno sul funzionamento del reddito – e quindi sui poveri – più a lungo di quanto oggi non si pensi”.

  • INPS, Regioni e Comuni: le problematiche nel realizzare la misura

In Senato sono stati auditi anche i soggetti che dovranno attuare, ognuno con le proprie responsabilità, la misura del governo Conte in concreto o avranno comunque un ruolo di gestione: INPS, Regioni (che hanno la competenza esclusiva sull’attività dei Centri per l’Impiego) e Comuni.

Il presidente dell’Istituto Nazionale della previdenza sociale, Tito Boeri, ha sottolineato che all’Inps spettano “compiti molto rilevanti”. Per lui le principali criticità rispetto al ruolo dell’Istituto riguardano i controlli sul patrimonio mobiliare dei richiedenti del beneficio. L’Inps spiega così che “sarebbe opportuno accelerare il più possibile l’avvio dell’ISEE precompliato” (che in base al decreto “milleproroghe” del governo M5s-Lega partirà da settembre 2019) e rinviare l’avvio operativo della misura in attesa della piena operatività dell’ISEE precompilato, perché “in assenza di controlli ex-ante sulla veridicità delle autodichiarazioni patrimoniali da parte dei richiedenti il reddito, si rischia di dover poi, in sede di verifica ex-post, recuperare somme ingenti da famiglie che non soddisfano i requisiti patrimoniali della misura”.

Le Regioni, invece, iniziano denunciando che il confronto “su una misura così nevralgica” è avvenuto quando il provvedimento era già stato completamente definito dal governo, “senza possibilità per gli attori del territorio di poter offrire un contributo per una costruzione del dispositivo basato sulla loro esperienza”. Il risultato è che senza una reale concertazione sul testo “si rischia di rendere una larga parte delle misure inattuabili e dover far subire, di conseguenza, alle persone inevitabili rallentamenti amministrativi e situazioni di incertezza procedurale”, come già sottolineato anche da Alleanza per la povertà. Riguardo ai centri per l’impiego, le Regioni affermano che è indispensabile un loro rafforzamento, anche a prescindere dal misura del governo, e che “se le risorse professionali non saranno adeguatamente potenziate e formate e le infrastrutture fisiche e tecnologiche garantite”, l’operatività di questo sistema potrebbe essere travolta dall’onda d’urto delle domande.

Le Regioni poi si mostrano preoccupate sul ruolo dei circa 6mila “navigator” “contrattualizzati con forme di lavoro precario da parte di ANPAL Servizi, che dovrebbero andare a seguire e supportare i beneficiari (...), affiancando e sovrapponendosi, di fatto, agli operatori dei CPI e svolgendo funzioni in materia di politiche attive che sono, incontestabilmente, di competenza regionale”. Al riguardo viene denunciata la poca chiarezza circa le regole e le modalità di interazione con i servizi territoriali, la responsabilità giuridica e gestionale, nonché la collocazione fisica di questo personale aggiuntivo. Per questo motivo si avverte che il rapporto professionale di queste nuove figure “non può essere condiviso, in quanto presenta profili di invasività delle competenze costituzionali delle Regioni, restando del tutto avulso rispetto al contesto organizzativo e operativo dei servizi pubblici per l’impiego (...)”.

L’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), infine, specifica che la misura non riconosce loro il ruolo di regia territoriale, ma nonostante questo i compiti affidati e gli oneri amministrativi relativi “risultano nondimeno gravosi”. Ad esempio, avvertono i Comuni, la verifica del requisito dei dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi, “richiede tempi molto lunghi, l’impiego di risorse umane dedicate e grandi difficoltà di interlocuzione con gli uffici anagrafici di altri Comuni, in caso di spostamento di residenza”. Per questo motivo viene espressa preoccupazione per l’adeguatezza delle risorse destinate.

Inoltre, per quanto riguarda i progetti di pubblica utilità previsti per beneficiari all’interno dei Comuni, l’Anci teme che, se le amministrazioni comunali non saranno messe nelle condizioni di attivarli, “questa opportunità si trasformi in un punto di vulnerabilità e fragilità per l’intera misura”.

  • Reddito e privacy: le osservazioni del Garante

Il provvedimento ha anche impatto su questioni legate alla privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali spiega infatti che il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del beneficio “comporta trattamenti su larga scala di dati personali” a cui deve essere riconosciuta “la massima tutela in ragione della loro attinenza alla sfera più intima della persona o perché suscettibili di esporre l’interessato a discriminazioni”.

Per il garante le diverse attività di trattamento previste nel decreto presentano però “rilevanti criticità”. Il trattamento dei dati personali deve rispettare i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, ma in questo caso i requisiti richiesti non vengono rispettati. Il decreto legge approvato dal governo contiene, infatti, previsioni di portata generale che risultano non idonee “a definire con sufficiente chiarezza le modalità di svolgimento delle procedure di consultazione e verifica delle varie banche dati” che verranno raccolti da diversi enti e amministrazioni che dovranno rendere operativa la misura.

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Ad esempio vengono espresse perplessità e critiche alla disciplina prevista per il “monitoraggio” sull’utilizzo della carta fornita da Poste. Per il Garante “le legittime esigenze di verifica di eventuali abusi e comportamenti fraudolenti, si traducono in una sorveglianza su larga scala, continua e capillare sugli utilizzatori della carta, determinando un’intrusione sproporzionata e ingiustificata su ogni aspetto della vita privata degli interessati”.

Viene inoltre analizzato anche il sito internet dedicato a fornire, per ora, spiegazioni sulla misura e presentato ufficialmente dal ministro del Lavoro la scorsa settimana. Secondo il garante “il sito rivela, già nel suo attuale stato di sviluppo, alcune carenze, in particolare, nell’informativa sul trattamento dei dati e nelle modalità tecniche della sua implementazione”.

Foto in anteprima via Ansa

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