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La colpevolizzazione di Stato contro le vittime del terremoto dell’Aquila

21 Ottobre 2022 14 min lettura

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La colpevolizzazione di Stato contro le vittime del terremoto dell’Aquila

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Terremoto dell’Aquila: niente risarcimento alle famiglie degli studenti morti nel crollo della casa dello studente

Aggiornamento 17 luglio 2024: La Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto il ricorso delle famiglie dei sette studenti morti nel crollo della Casa dello studente a causa del terremoto, confermando così la sentenza di primo grado risalente ad aprile 2022 sul crollo della Casa dello studente. Secondo l'interpretazione dei giudici, gli studenti universitari non sarebbero morti perché rassicurati e dunque indotti a rimanere nei loro alloggi dalla Protezione civile attraverso la Commissione Grandi Rischi, ma per una sorta di loro condotta incauta. Le famiglie non solo non avranno risarcimenti, ma dovranno pagare le spese legali. La battaglia si sposta ora in Cassazione.

 

 

“Condotta incauta”: così è definito il comportamento di alcuni abitanti della palazzina di via Campo di Fossa 6b, L’Aquila, rimasti nelle proprie case la sera del terremoto e morti sotto le macerie. Per questo, con la sentenza della giudice Monica Croci del 9 ottobre 2022, il Tribunale dell’Aquila ha riconosciuto il concorso di colpa delle vittime del crollo, quantificando i risarcimenti con una riduzione del 30%.

La motivazione sul tema è assai scarna: su ventidue pagine, meno di otto righe sono dedicate a questa anomala ripartizione della colpa. Il resto si concentra sulla ricostruzione del contesto giuridico, tra piano regolatore, obblighi edilizi, competenze locali, regionali e statali. Tra i convenuti (cioè tra i soggetti chiamati a rendere conto della responsabilità di quel crollo), oltre agli eredi del costruttore dello stabile ci sono anche il Comune dell’Aquila (la cui responsabilità viene esclusa nella sentenza), il Ministero dell’Interno (che risponde delle azioni della Prefettura dell’Aquila) e il Ministero delle Infrastrutture. Sono proprio questi ultimi soggetti pubblici a proporre due forme di difesa destinate a far discutere: la prima è la chiamata in giudizio del condominio, che viene respinta dalla giudice, la seconda è il concorso di colpa delle vittime, che invece entra nella sentenza.

Lo sciame sismico, la scossa, la conta dei danni

Vittime di questa sentenza, oltre che del terremoto dell’Aquila, sono alcune delle persone morte nel collasso dello stabile di via Campo di Fossa 6b. L’edificio era costituito da due palazzine gemelle che la notte del 6 aprile 2009 ebbero sorte opposta: il civico 6a restò in piedi, il civico 6b si ridusse in polvere. Sopravvissero tutti gli abitanti del primo, furono 27 i morti nel secondo.

La scossa che distrusse l’edificio fu quella delle 3.32 del 6 aprile 2009, di magnitudo compresa tra 5.9 e 6.3. Era il cosiddetto mainshock di uno sciame sismico iniziato nel dicembre 2008. Nel terremoto morirono 309 persone, i feriti furono circa 1600, gli sfollati 65mila.

Anche se l’Abruzzo è zona sismica e la popolazione è abituata a piccoli eventi tellurici, nei giorni precedenti alla scossa devastante la preoccupazione stava aumentando, come raccontano le testimonianze degli aquilani.

Ci sono degli episodi ben definiti, della settimana che precedette la notte in cui L’Aquila fu distrutta, che scandiscono i ricordi di tutti i suoi abitanti, oggi: come se quegli ultimi giorni rispondessero a un tempo diverso, solo nostro. Se provate a chiedere a qualsiasi aquilano, vedrete che per tutti quella settimana ha inizio lunedì 30 marzo, poco prima delle quattro di pomeriggio. Una scossa di magnitudo 4.0, violenta come nessun’altra mai nei mesi precedenti, segna l’entrata in una nuova dimensione. In migliaia corrono in strada, sia in centro sia nei quartieri e nei borghi di periferia. Piazza Duomo resta gremita di gente per ore, alcuni decidono di passare la notte in macchina.

L’indomani, il 31 marzo 2009, viene indetta in Abruzzo una sorta di riunione della Commissione Grandi Rischi, con il fine di tranquillizzare la popolazione: lo sciame sismico infatti rappresenterebbe una forma di rilascio graduale dell’energia, quindi non bisogna preoccuparsi eccessivamente, visto che cento scosse di potenza media sono meglio di una sola scossa distruttiva.

Quella riunione, e la sua convocazione nella zona sismica, fa parte di una “operazione mediatica”, per citare Guido Bertolaso, secondo cui era necessario che le rassicurazioni arrivassero proprio da scienziati e sismologi. Autorità e competenza si mischiarono rafforzando i concetti tranquillizzanti, tanto da portare, nel 2012, a una sentenza penale che molti definirono, a sproposito, come una condanna alla scienza. 

La condanna per le rassicurazioni (e le polemiche sul processo alla scienza)

In primo grado, i sette componenti della Commissione Grandi Rischi furono condannati per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali (giudizio poi rovesciato in appello e in Cassazione, con l’assoluzione definitiva di tutti i funzionari tranne uno). All’indomani di quella sentenza si parlò molto di “processo alla scienza”, sostenendo che i giudici pretendessero dagli scienziati la previsione del terremoto. In realtà, come fece notare anche Stefano Rodotà, le valutazioni della sentenza erano rivolte “piuttosto verso la frettolosità del lavoro della Commissione, le modalità del comunicato diramato alla fine della veloce riunione, la dichiarata volontà dell’allora responsabile della Protezione civile di utilizzare la Commissione per rassicurare la popolazione di fronte a un allarme ritenuto ingiustificato”.

Insomma, il processo non era alla scienza, ma al suo uso mediatico, cioè alla diffusione di informazioni inesatte, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dello sciame sismico precedente alla scossa distruttiva del 6 aprile 2009. Come anticipato, il processo si concluse poi in Cassazione con la condanna di uno solo degli imputati, Bernardo De Bernardinis. Il funzionario, a margine della riunione della Commissione Grandi Rischi, aveva rilasciato dichiarazioni, riprese dalle tv locali, con cui ribadiva la teoria del rilascio graduale di energia, invitando la popolazione a non preoccuparsi eccessivamente e, incalzato dall’intervistatore, chiosava sull’opportunità di sorseggiare un buon bicchiere di vino.

Sfogliando la sentenza di Cassazione, si può notare come, anche tra quelle pagine, il comportamento delle vittime sia stato indagato, in cerca di un inequivocabile nesso causale tra le dichiarazioni rassicuranti del funzionario e la scelta degli aquilani di non abbandonare le proprie case la notte della scossa più forte. In quel caso, però, si trattava di un giudizio penale, non civile, né amministrativo.

Gli incroci tra le branche del diritto

Esistono infatti sostanziali differenze tra i diversi ambiti dell’ordinamento e tra i corrispondenti procedimenti giudiziari. Il diritto penale (come la sua dimensione processuale) risponde all’esigenza pubblica di repressione dei reati, in genere attraverso la privazione della libertà personale. Visto il profondo impatto che la pena ha sulla vita delle persone, le norme penali devono fondarsi su principi di garantismo, di precisione, di determinatezza. 

Perché possa essere punito, il reato, che deve essere individuato con chiarezza dalla legge e verificabile in giudizio, deve essere colpevole, cioè direttamente rimproverabile al reo: non si può punire qualcuno per un fatto di cui non è personalmente responsabile, per dolo o per colpa. E non si possono nemmeno punire i morti: l’articolo 150 del codice penale specifica che “la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato”.

Molti degli edifici crollati, nel capoluogo abruzzese, furono costruiti negli Anni Sessanta. Ingegneri, architetti, costruttori e committenti, magari quarantenni o cinquantenni all’epoca dei cantieri e responsabili della progettazione e dell’opera, erano in molti casi già morti prima dei processi che si sono aperti dopo il terremoto. 

La sentenza del Tribunale dell’Aquila cita proprio un procedimento penale archiviato per questa ragione: l’edificio collassato di via Conca della Fossa 6b, infatti, era stato costruito nel 1964 e chi l’aveva progettato e si era occupato del cantiere, con la responsabilità sulla qualità dei lavori e dell’opera finita, era già deceduto all’epoca delle indagini.

Ma non esiste solo la giustizia penale. Se la responsabilità di un reato non si trasmette in eredità, lo stesso non può dirsi per quella civile, per una ragione piuttosto intuitiva. La libertà, eventualmente limitata dalle sanzioni penali, attiene all’individuo, viceversa il patrimonio accumulato, talora anche a discapito di altri, passa agli eredi, che quindi possono essere chiamati a rispondere di un risarcimento civile, come quello richiesto in questo caso dai familiari delle vittime del terremoto.

Lo stesso può dirsi per gli attori politici: i funzionari pubblici che, dalla progettazione al crollo, avrebbero dovuto vigilare sulla sicurezza degli edifici sono magari in pensione, forse non ci sono più, ma agivano in nome e per conto di un ente, come la Prefettura o il Ministero delle Infrastrutture. Ed è quell’ente a dover rispondere civilmente (o, in altri termini, economicamente) della responsabilità derivante dall’inadempimento delle sue funzioni.

Nell’ambito della responsabilità civile, insomma, non è sempre richiesto che il nesso causale, cioè il rapporto di causa ed effetto, tra una condotta illecita e un danno sia diretto come invece accade nel giudizio penale.

Proviamo a osservare alcuni degli esempi della sentenza penale contro i componenti della Commissione Grandi Rischi. Il comportamento delle vittime è valutato in base alle loro “abitudini cautelari”, cercando di capire se e in che misura le rassicurazioni furono determinanti per la fatale scelta di restare in casa la notte del terremoto. 

Così leggiamo della famiglia Cora, residente in via XX settembre: morirono la madre Patrizia Massimino e le figlie Alessandra e Antonella; in occasione della scossa del 30 marzo, cioè prima della diffusione mediatica delle rassicurazioni, la famiglia era uscita di casa ed era rimasta fino a tarda sera all’aperto, nonostante una delle figlie avesse la febbre alta. 

Lo stesso per due anziani coniugi, Vezio Liberati ed Elvezia Ciancarella, che si erano organizzati per dormire a casa di una parente, al pianterreno, acquistando delle brandine, dopo aver trascorso notti in auto in occasione di altre scosse: la notte del 6 aprile erano invece rimasti nella loro abitazione, rassicurati dall’autorità. 

Tra i morti di via Conca di Fossa 6b c’è anche Daniela Visione, insieme ai figli Matteo e Davide: nelle settimane precedenti, preoccupata dalle scosse, la donna stava progettando per la famiglia il trasferimento in una casa di legno, ma la notte del terremoto rimase nella sua abitazione, insieme ai bambini, rassicurata telefonicamente anche dal marito, medico in turno all’ospedale, che aveva fatto riferimento proprio alle dichiarazioni del funzionario della Commissione e alla teoria dello scarico graduale di energia.

Viceversa, il comportamento di un’altra delle vittime del crollo dello stabile di via Conca di Fossa 6b, Ilaria Rambaudi, viene escluso dalle responsabilità di Bernardo De Bernardinis (e degli altri componenti della Commissione). I giudici ritengono infatti che la ragazza, pur spaventata dal terremoto, fosse stata rassicurata (e quindi indotta a non abbandonare la propria abitazione durante le scosse, anche precedenti al 31 marzo) non tanto dalle dichiarazioni della Protezione Civile, quanto dalla mancata chiusura dell’università e dalla “dovuta frequentazione delle ore di laboratorio già programmate”.

La colpa tra senso comune e definizioni giuridiche

Ma la sentenza dei giorni scorsi non arriva al termine di un giudizio penale, in cui la responsabilità deve essere personale, per un fatto (doloso o colposo, omissivo o commissivo) proprio e colpevole, ma si inserisce in un procedimento civile, in cui l’accertamento della responsabilità è tendenzialmente oggettivo e astratto.

Qualche esempio? La tegola che cade da una casa su un’auto, il cane che morde qualcuno, il bambino che rompe la finestra del vicino di casa. Sono tutti casi in cui chi ha la responsabilità civile (il proprietario dell’immobile, il padrone dell’animale, il genitore del minore) non ha cagionato direttamente il danno, eppure è chiamato a risponderne.  

Ma allora, in un processo civile come quello per i risarcimenti ai familiari di alcune delle vittime del terremoto, ha davvero senso valutare la condotta di chi rimase ucciso nel crollo?

Il concorso di colpa esiste nel nostro ordinamento. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. E, in questo senso, ha deciso il Tribunale dell’Aquila, ritenendo che restare nelle proprie case, nonostante le continue rassicurazioni, fosse una condotta obiettivamente incauta.  

Così facendo, però, si perdono di vista i diversi gradi della colpa, in ambito civile e penale, e il vantaggio che i colpevoli traggono dal loro comportamento.

Tra dolo e colpa, tra danno e vantaggio

Per capire al meglio questo concetto, dobbiamo voltarci di nuovo verso un processo penale. Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, a Torino, nello stabilimento della ThyssenKrupp, si sviluppò un rogo che uccise sette operai. L’amministratore delegato dell’azienda fu condannato in primo grado per reati dolosi (omicidio volontario plurimo, incendio doloso, omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), mentre in appello e in Cassazione la condanna di tutti gli imputati fu per soli reati colposi. Eppure, i fatti provati in giudizio erano gli stessi nei diversi gradi di giudizio: la responsabilità era da attribuire ai vertici dell’azienda perché, nella prospettiva di dismettere lo stabilimento torinese, avevano deliberamente omesso la manutenzione degli impianti, tra cui anche il controllo dell’efficienza dei sistemi antincendio.

La differenza, in questo caso labile, di responsabilità è tra dolo eventuale e colpa cosciente. Il dolo è la previsione e l’intenzionalità del reato: l’incendio doloso, ad esempio, è commesso da chi lo appicca consapevole dell’effetto e compiendo l’azione proprio a quel fine. Nella colpa viene meno la volontà e si attenua la previsione: accade qualcosa che sarebbe stato prevedibile con la dovuta diligenza, ma che il reo non aveva previsto. 

Ai confini di dolo e colpa ci sono i concetti di colpa cosciente e di dolo eventuale che si differenziano per un diverso livello di accettazione del rischio. Nel caso di colpa cosciente, il rischio di un evento è previsto, ma l’agente è convinto di poterlo evitare, cioè che l’evento dannoso non si verificherà nel caso concreto. Nel caso di dolo eventuale, invece, l’agente non solo prevede il rischio, ma accetta l’eventualità che si verifichi.

Nel valutare la responsabilità degli imputati, i diversi giudici del caso ThyssenKrupp hanno enfatizzato, in diverse misure, la scelta di politica aziendale di destinare gli stanziamenti necessari per i sistemi automatici di rilevazione e spegnimento degli incendi dello stabilimento di Torino allo sviluppo del sito di Terni. I vertici dell’azienda ottennero un profitto industriale, da quella omissione, e la loro condotta anche per questo è particolarmente rimproverabile.

La responsabilità, più che dalla colpa, dipende dal potere

Per tradurre questi ragionamenti giuridici in una citazione pop, potremmo dire che “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Eppure, davanti a catastrofi naturali, anche quando i danni derivano dall’azione umana, la tendenza pare oscillare tra il fatalismo e la colpevolizzazione delle vittime, con il peso della responsabilità addossato alla natura matrigna o diviso in parti identiche su ciascun cittadino.

Il Tribunale dell’Aquila finisce per ripartire le colpe proprio così, con una contabilità che tiene conto delle scelte di una manciata di minuti ridimensionando i poteri di diversi decenni, che pure vengono citati tra le pagine della sentenza.

La ripartizione della colpa attribuisce infatti al costruttore il 40% della responsabilità (e dei risarcimenti), per il mancato rispetto della normativa antisismica già vigente all’epoca della costruzione, in particolare per l’inadeguatezza “della miscelazione del conglomerato e delle operazioni di getto e ripresa dello stesso”.

In altri termini, la preparazione e la posa del cemento armato non era stata a regola d’arte, così venendo meno i requisiti di resistenza e durevolezza necessari per la stabilità dell’edificio. Pur essendoci specifici doveri di denuncia dell’opera e di autorizzazioni e controlli da parte del Genio civile (al momento dipendente dalle Regioni ma all’epoca ente di competenza statale), la vigilanza pubblica era stata di fatto nulla: nonostante già dal progetto strutturale il sistema dei carichi fosse carente proprio sulla linea trasversale (cioè quella su cui poi l’edificio è collassato), le autorizzazioni erano state concesse. 

I Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture, ciascuno secondo le sue funzioni, avevano avuto negli anni il potere di concedere o negare autorizzazioni, vigilando sui progetti e sui lavori: avendo omesso queste azioni di garanzia, la giudice ha ritenuto di quantificare la loro responsabilità nel 15% ciascuno.

Il restante 30% di colpa è delle vittime, cioè di persone che abitavano in un edificio costruito con l’autorizzazione del Genio Civile, con vaglio di progetti architettonici e strutturali previsti per le località a zona sismica, e che, meno di una settimana prima del crollo, avevano ricevuto l’ennesima rassicurazione dal volto scientifico della Protezione Civile. Quale potere avevano queste persone di evitare la propria morte? Come avrebbero potuto ipotizzare una così lunga catena di negligenze, dal progetto alla posa, dalla vigilanza alla prevenzione?

Davvero la loro responsabilità deve avere esattamente lo stesso peso di quella dello Stato, cioè di chi avrebbe avuto il potere (e il dovere) di vigilare sui progetti e sui lavori edilizi, negando le autorizzazioni davanti a carenze strutturali, come quelle riscontrate già nei progetti della palazzina di via Conca di Fossa 6b?

Il patto collettivo di fiducia e il rischio del victim blaming nelle catastrofi

Quest’ultima sentenza del Tribunale dell’Aquila può essere un’eccezione. Nelle diverse pronunce precedenti, civili e penali, relative al terremoto, quella della giudice Croci è l’unica ad adottare questo tipo di ripartizione della colpa. E, in ogni caso, si tratta di un giudizio di primo grado: si può fare ricorso ed è probabile che in appello la decisione sia modificata.

La questione, insomma, non è giudiziaria, o almeno non solo: i processi si vincono o si perdono, si fa ricorso, si scommette (anche imponendo sacrifici economici ed esistenziali a famiglie già provate dal lutto e impegnate nella ricerca di giustizia da ormai tredici anni).

Il problema di una sentenza come questa, che sottrae parte di responsabilità ai colpevoli per addossarla ai morti, è prima di tutto politico: sostenere, di fronte a un evento simile, che la condotta delle vittime fu incauta, significa affermare nel contempo che la loro fiducia nelle istituzioni era mal riposta.

In altri termini, incolpando i cittadini di ieri si suggerisce ai cittadini di oggi di diffidare dei pubblici poteri, che dovrebbero vigilare sulla sicurezza delle infrastrutture, garantire controlli effettivi prima di concedere autorizzazioni e approntare piani efficaci di protezione civile in caso di calamità.

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Non è l’unico caso di victim blaming istituzionale. Proprio nei giorni scorsi, parlando dell’alluvione nelle Marche (12 morti, una persona ancora dispersa), Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, si è dispiaciuto per le vittime, che si trovavano “nel posto sbagliato al momento sbagliato”. È questo fatalismo o biasimo delle vittime? Un ragionamento simile implica una qualche assunzione di responsabilità da chi ha il potere di amministrare una regione e il dovere di garantire l’incolumità delle persone?

Di fronte alle catastrofi naturali, che derivino da inarrestabili terremoti o dal cambiamento climatico, dalla tropicalizzazione dei fenomeni atmosferici o da pandemie, non possiamo garantire la vita, la sicurezza, il benessere invitando le persone ad agire egoisticamente. “Si salvi chi può” non è la soluzione alle calamità ed è inaccettabile che questo messaggio arrivi dalla giustizia, con una sentenza che sembra invitare ad avere fiducia nelle istituzioni a proprio rischio e pericolo, con l’eventualità perfino di essere dichiarati colpevoli post mortem.

Immagine in anteprima: TheWiz83, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

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