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Rettifica, diffamazione e intercettazioni: basta cazzate

24 Aprile 2015 8 min lettura

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Rettifica, diffamazione e intercettazioni: basta cazzate

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A seguire gli alluvionali progetti di legge in materia di diffamazione sorge il dubbio se il legislatore sappia realmente quali sarebbero le ricadute sui cittadini e i loro diritti oppure se questi effetti siano ben conosciuti e volutamente cercati.
Andiamo per ordine, un articolo di Liana Milella su Repubblica ci dà conto delle ultime novità in materia.

Rettifica

Il responsabile Giustizia del PD, Ermini, «vuole estendere le nuove e rigide regole della rettifica obbligatoria da pubblicare entro due giorni anche ai blog, non solo alle testate giornalistiche registrate. Un altro pd, il relatore della legge Walter Verini, è tuttavia perplesso». L'articolo ci informa anche che «tra gli editori è diffusa la tesi che non sarebbe giusto far cadere il peso della nuova legge solo sulle testate registrate, mentre qualsiasi blog resta libero di pubblicare quello che vuole».

Il problema è il solito, occorre «fronteggiare le questioni relative ai nuovi media», applicare delle regole anche ad Internet che non può rimanere, così dicono, un mare magnum dove chiunque può dire quello che vuole senza timore di conseguenze.
Niente di più sbagliato, l'allineamento delle norme relativa alla stampa cartacea con la stampa online è già avvenuto, limitatamente però, come da da giurisprudenza della Suprema Corte, alle testate registrate online. L'ulteriore espansione di queste norme, cioè quelle della stampa cartacea, all'online (quindi anche ai blog), finirà per essere controproducente per vari motivi. Innanzitutto l'online è per definizione estremamente mutevole e quindi rende difficilmente esercitabile un controllo effettivo, ma sopratutto l'applicazione di rigide regole (come la rettifica) ai blog online finirà per disincentivare proprio l'uso dei blog.
E qui torniamo alla domanda della premessa, il legislatore non comprende le conseguenze delle norme di riforma, oppure le comprende benissimo e ne persegue volutamente gli effetti?

Vediamo di capirci meglio. La rettifica è un istituto riparatorio sui generis che non tende affatto ad accertare la verità dei fatti (compito che è demandato istituzionalmente ai giudici) e che può essere richiesta dal soggetto che si ritiene, a suo insindacabile giudizio, leso dalla pubblicazione di un articolo. La rettifica, quindi, non ha affatto lo scopo di controbilanciare una notizia falsa o diffamatoria (per quello c'è il giudice), piuttosto quello di arricchire la notizia pubblicata dal giornale con elementi portati direttamente dalla persona interessata che potrebbero dare una differente luce e quindi interpretazione di lettura ai fatti raccontati, garantendo così una dialettica nell’ambito del sistema di informazione. È pertanto superfluo il vaglio dell’esattezza della notizia originaria per ottenere la pubblicazione della rettifica.

Questa è, però, la rettifica per la stampa cartacea, laddove, invece, per la televisione la rettifica è completamente diversa, legata ad un parametro esclusivamente oggettivo: la contrarietà a verità della trasmissione.
È evidente la differenza, e viene da chiedersi perché non estendere, casomai, al web la rettifica televisiva, visto che il mezzo Internet si presta a maggiori analogie con quello televisivo, piuttosto che con quello cartaceo.

La rettifica relativa alla stampa nasceva per equilibrare le differenti posizioni tra il giornale e il cittadino qualunque, laddove quest'ultimo non ha alcun mezzo per contrastare false notizie pubblicate su stampa. Una differenza di “peso” che in realtà è difficilmente riscontrabile in relazione ai blog e a tutti i siti non professionali. Oggi chiunque di noi può scrivere su Facebook, ad esempio, avendo una visibilità pari, talvolta superiore, a quello di un normale blog.

Inoltre la rettifica è pensata per quei mezzi di informazione non modificabili, come il giornale cartaceo, e non certo per un giornale online che può essere (e entro certi limiti deve essere, come da pronunce della Cassazione) aggiornato costantemente con gli eventi successivi.

In conclusione esiste un vero e proprio diritto di rettifica, tranne nei rari casi in cui la rettifica ha essa stessa toni diffamatori oppure se richiede uno spazio eccessivo, per cui l'interessato deve ottenere la pubblicazione della rettifica indipendentemente da qualsiasi valutazione di liceità o illiceità della notizia.
Questo automatismo è stato portato all'attenzione della Corte dei Diritti dell'Uomo (sentenza n. 43206/07 pubblicata il 3 aprile 2012), che si è pronunciata in relazione alla normativa polacca proprio censurando l’automatismo dell’obbligo di rettifica legato all’insindacabile giudizio del soggetto presunto leso anche in assenza di violazione di norme. I giudici nazionali, dice la Corte, devono verificare che la rettifica non comprima la libertà di espressione (anche quella dei blog amatoriali).
Con la rettifica di fatto si contrappone un articolo giornalistico o di informazione o comunque di interesse pubblico ad una verità soggettiva, l'opinione del soggetto presunto leso. In tal modo anche l'articolo di cronaca finisce per scadere diventando una mera opinione del giornalista medesimo. Così la rettifica perde il suo carattere di eccezionalità, necessario in quanto restrizione del fondamentale diritto alla libertà di informazione, e finisce per essere in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo.

Non solo, gli stretti termini temporali (2 giorni) nei quali si obbliga il gestore del blog ad ottemperare alla pubblicazione (obbligata) della rettifica, crea un forte disincentivo alla pubblicazione di notizie di politica o cronaca, in quanto allontanarsi anche solo 2 giorni dal computer porterebbe a subire pesanti sanzioni. Qui si vede come una parificazione tra giornali online e blog non ha alcun senso, avendo i primi una redazione in grado di gestire molteplici richieste di rettifica, cosa che i secondi, spesso unipersonali, ovviamente non hanno.
Insomma l'effetto sarebbe ovvio, disincentivare l'attività giornalistica non professionale e rispedire i blog direttamente agli albori di Internet quando erano principalmente diari personali o pubblicavano le ricette della nonna.

Diritto all'oblio

L'articolo prosegue:

C'è pure una novità positiva: il Pd si è convinto che vada eliminato il "diritto all'oblio", via dal web qualsiasi notizia che il soggetto citato consideri diffamatoria. Favorevole M5S. Una richiesta giunta anche dal Garante della Privacy Antonello Soro.

I disegni di legge in materia di diffamazione tendono ad inserire acriticamente norma e tutela del “diritto all'oblio”, richiamando la famosissima sentenza Costeja-Google. L'effetto è il medesimo dei “cavoli a merenda”.
A parte che tecnicamente si tratta di “web reputation”, non si comprende cosa c'entri la diffamazione (pubblicazione di notizie false o diffamatorie) con la web reputation (pubblicazione di notizie lecite che col passare del tempo hanno perso la loro rilevanza per l'opinione pubblica).
A ben vedere, però, un collegamento lo si trova, se immaginiamo che il disegno di legge abbia la finalità di amplificare le possibilità del cittadino (specialmente quello famoso) di alterare e modificare la percezione che l'opinione pubblica ha di lui, a scapito di qualsiasi informazione oggettiva. In tal senso il diritto all'oblio è perfetto perché consente di chiedere la rimozione di dati che potrebbero essere imbarazzanti per il soggetto interessato.
In realtà questo diritto non funziona proprio così, poiché se il dato in sé mantiene ancora un interesse per il pubblico (immaginiamo il politico che vuole ricandidarsi e chiede la rimozione della notizia di un suo arresto di 2 anni prima) non sussiste alcun diritto all'eliminazione del dato.
Comunque sembra che la norma verrà espunta dalla proposta di legge (eh, se non serve...).

Sanzioni per la diffamazione

Ancora dall'articolo:

Non dovrebbero passare altre due proposte di Ermini, far calare da 50 a 30mila la multa massima per la diffamazione di una notizia che si pubblica con la consapevolezza che sia falsa e il diritto di replica alla rettifica.

Qui c'è un altro problema. Tutto il dibattito è stato incentrato su una presunta “richiesta” dell'Europa di eliminare il carcere per il giornalista in caso di diffamazione, laddove invece gli organismi e le corti internazionali hanno sollevato critiche nei confronti dell'automatismo delle sanzioni.
Se da un lato la pena detentiva, ha sostenuto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, rischia facilmente di essere sproporzionata e rivelarsi dissuasiva per l'esercizio della libertà di informazione, allo stesso modo anche pene pecuniarie possono sortire il medesimo effetto. Inoltre le pene pecuniarie hanno anche un effetto dissuasivo sugli editori, che potrebbero essere portati a non pubblicare inchieste scottanti oppure consentirle lasciandone la totale responsabilità, anche economica, al solo giornalista.

Quindi il problema è l'automaticità delle misure sanzionatorie che non è compatibile con la piena realizzazione della libertà di espressione. Secondo le corti internazionali il parametro ineludibile per ritenere conforme una sanzione si deve rinvenire nella proporzionalità alla situazione finanziaria del giornalista (sentenza Riolo, dove il risarcimento di circa 40mila euro fu ritenuto eccessivo).

Intercettazioni

"La diffamazione avrebbe potuto essere il contenitore per le intercettazioni". Il vecchio cavallo di battaglia dei governi di centrodestra si ripresenta in tutto il suo fulgore anche coi governi di centrosinistra, a riprova che su certi temi non si è affatto “cambiato verso”.
Ora si parla di "sintesi equilibrata nel rispetto dei valori costituzionali", che poi vuol dire, continua l'articolo di Milella, che

ci sarà il carcere per chi pubblica le registrazioni, 2-6 anni per Gratteri. Più del falso in bilancio di una società non quotata (1-5 anni). Intercettabile solo il primo reato. Dice Ferranti: «Sarebbe un controsenso. Nella diffamazione è punito con la multa chi pubblica consapevolmente un fatto falso. E poi un atto diffuso tra tante persone non si può più considerare segreto». Per questo Renzi vuole che le telefonate non stiano nemmeno nelle ordinanze. Solo un numero. Gli avvocati, con un badge, le leggeranno nella cassaforte della procura e saranno tenuti al segreto

In breve è il potere alla cornetta che si autoassolve, che rivendica il “diritto” al segreto, ad insabbiare gli scandali.
Come ha sostenuto Giancarlo Caselli,

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Comprimere più di tanto la libertà di informazione mi sembra molto pericoloso perché rischieremmo di non sapere più nulla degli scandali della cui gravità abbiamo detto. Tanto più se si tiene conto dei tempi del nostro processo che, se si aspettano le udienze pubbliche, campa cavallo... E attenzione che così anche le autorità di controllo e il potere politico, che in un sistema ben funzionante dovrebbero conoscere tempestivamente quel che succede di storto per poter intervenire, rischierebbero di non sapere più nulla per anni. I danni prodotti dalle storture potrebbero diventare irrimediabili

Non dimentichiamo che la stessa Corte Costituzionale (sentenza 16236/2010) ha chiarito oltre ogni dubbio che il diritto di sapere e di essere informati è un corollario necessario dell’esercizio del controllo democratico (e quindi della sovranità popolare), in quanto in democrazia i controlli istituzionali (e questo lo vediamo nelle inchieste giudiziarie che giungono sui giornali) non bastano.

Siamo di fronte dunque ancora una volta a proposte rischiose che vengono ciclicamente presentate anche se sotto forme diverse. Il dibattito rimane fermo, inchiodato e non si riesce mai a fare un passo avanti. Stesse proposte, stesse argomentazioni per spiegare perché mettono a rischio la libertà di informazione e i diritti dei cittadini. È ora davvero di dire basta!

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