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Maduro, l’arresto e l’immunità: perché il processo statunitense è un’altra violazione del diritto internazionale

6 Gennaio 2026 8 min lettura

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Maduro, l’arresto e l’immunità: perché il processo statunitense è un’altra violazione del diritto internazionale

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Il Presidente del Venezuela Nicolás Maduro è arrivato in questi giorni a New York per essere sottoposto a processo davanti alla giustizia statunitense con accuse di traffico di droga e di armi. La sua cattura e il successivo arresto sono avvenuti nelle prime ore di sabato mattina, nel corso di un’operazione militare condotta dagli Stati Uniti sul territorio venezuelano, in evidente violazione della sovranità territoriale del Venezuela e delle norme fondamentali del diritto internazionale poste a tutela delle pacifiche relazioni tra Stati.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito in sessione di emergenza il 5 gennaio per discutere della vicenda. Nel corso del dibattito sono emerse numerose posizioni di ferma condanna dell’intervento americano, con una sostanziale convergenza tra Cina, Russia e diversi altri Stati. Tuttavia, il Consiglio non ha adottato, almeno per il momento, alcuna risoluzione vincolante, che rischierebbe in ogni caso di essere bloccata dall’apposizione del veto statunitense.

L’operazione di polizia è chiaramente illegittima dal punto di vista del diritto internazionale, e come tale è stata unanimemente riconosciuta dagli esperti di settore. La società americana di diritto internazionale (ASIL, la più grande associazione di esperti di diritto internazionale) ha diramato un comunicato stampa condannando chiaramente tanto il brutale regime di Maduro, quanto le modalità con cui il cambio di regime è stato forzatamente imposto dagli Stati Uniti. L’operazione non trova infatti giustificazione, non essendo stata né autorizzata dalle Nazioni Unite, né condotta per ragioni di legittima difesa – le due eccezioni ammesse dal diritto internazionale al divieto assoluto di uso della forza militare, sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Né, infine, si è trattato di un’operazione finalizzata all’esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte penale internazionale. Del resto, gli Stati Uniti non sono parte dello statuto della Corte stessa e continuano apertamente a osteggiarne l’azione, anche attraverso l’imposizione di sanzioni, ogniqualvolta questa tenti di perseguire alleati politici di Washington.

Nonostante ciò, le autorità americane sembrano determinate a procedere comunque al processo, noncuranti del fatto che l’intervento sarebbe proceduralmente illegittimo anche per il diritto costituzionale statunitense, secondo cui l’utilizzo della forza dovrebbe essere preceduto (come accade in molte democrazie parlamentari, tra cui anche la nostra), dall’autorizzazione dell’organo legislativo, in questo caso il Congresso (Costituzione americana, Articolo 1, Sezione 8, Clausola 11, che permette al Congresso di adottare “autorizzazioni per l’uso della forza militare”).

Eppure, arresti irrituali nel diritto statunitense non sono un ostacolo all’instaurazione di un processo penale, dal momento che le corti americane applicano la dottrina Ker-Frisbie, secondo cui le modalità con cui l’imputato viene chiamato a rispondere in tribunale non incidono sulla validità complessiva del procedimento. Le accuse di narcotraffico, inoltre, prevedono esplicitamente l’applicazione extraterritoriale quando le condotte criminose, pur condotte all’estero, possano produrre effetti sul territorio statunitense (Title 21 U.S. Code § 960a).

Il vero problema procedurale risiede nel fatto che Maduro fosse un capo di Stato in carica al momento dell’arresto e che, in quanto tale, per quanto illegittimo, per quanto non democratico, beneficia delle regole del diritto internazionale sull’immunità dalla giurisdizione straniera, tanto civile quanto, per ciò che qui rileva, penale. Si tratta di una regola tutt’altro che marginale. Il regime delle immunità risponde a due esigenze fondamentali: da un lato, garantire il rispetto reciproco e l’eguaglianza sovrana tra gli Stati, sintetizzata nel principio par in parem non habet iurisdictionem; dall’altro, assicurare che le più alte cariche statali possano esercitare senza interferenze le proprie funzioni nelle relazioni internazionali (ne impediatur legatio). Proprio perché strettamente connessa al principio di eguaglianza sovrana, l’immunità rappresenta una delle regole più antiche e consolidate dell’ordinamento giuridico internazionale, di natura consuetudinaria.

In base al diritto internazionale, Maduro godrebbe di due distinte forme di immunità. La prima è l’immunità personale (ratione personae), che spetta ai capi di Stato, di governo e ai ministri degli esteri e dura per tutto il periodo in cui essi rimangono in carica. La seconda è l’immunità funzionale (ratione materiae), che copre invece tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni ufficiali, i quali non vengono imputati all’individuo come tale, ma allo Stato nel suo complesso, inclusi gli atti di natura criminale. A differenza dell’immunità personale, quella funzionale non “scade”: gli atti ufficiali conservano tale natura anche dopo la cessazione dalla carica.

È proprio sull’operatività di queste due immunità che si gioca il processo intentato dagli Stati Uniti. Per quel che riguarda l’immunità funzionale, le autorità statunitensi hanno gioco facile nel sostenere che questa non si applica. Il diritto internazionale riconosce infatti oramai la commissione di gravi crimini come una eccezione consolidata a questo tipo di immunità, che non può essere invocata come lasciapassare per l’impunità. 

Questione più spinosa riguarda invece l’immunità personale. Questa infatti non conosce eccezioni generalmente riconosciute nel diritto internazionale, perché tutela lo svolgimento delle relazioni internazionali fintanto che la carica è attiva. Secondo l’impostazione dell’accusa americana, l’immunità non sarebbe rilevante perché le elezioni venezuelane del 2024 sarebbero state fraudolente, come riconosciuto da una parte significativa della comunità internazionale. Di conseguenza, Maduro non sarebbe il legittimo Presidente del Venezuela e avrebbe cessato dalla carica dopo il secondo mandato. Secondo questo ragionamento, non potrebbe beneficiare dell’immunità connessa alla carica, e verrebbe giudicato come un privato cittadino.

Benché l’illegittimità e l’antidemocraticità di quelle elezioni siano state largamente riconosciute, una simile impostazione non è giuridicamente sostenibile. Se a ciascuno Stato fosse consentito decidere unilateralmente della legittimità di un governo straniero e subordinare l’operatività dell’immunità al proprio riconoscimento politico, si aprirebbe la strada a innumerevoli abusi e la regola cesserebbe di avere qualsiasi utilità pratica. Benjamin Netanyahu potrebbe essere arrestato da Stati arabi che non riconoscono Israele; Nicușor Dan da Stati che contestassero la legittimità delle elezioni presidenziali rumene del 2025; la presidente del Kosovo dalle autorità serbe; e così via.

Questa è, del resto, la posizione assunta dalla Corte di Cassazione francese, che nel luglio 2025 ha parzialmente annullato un mandato di arresto nei confronti di Bashar al-Assad per complicità in crimini contro l’umanità, ritenendo che il leader siriano godesse dell’immunità personale in quanto ancora in carica, e che tale immunità non potesse essere subordinata al riconoscimento di legittimità da parte della Francia. Le argomentazioni della Corte sono chiare e difficilmente contestabili: subordinare l’immunità personale al riconoscimento equivarrebbe a conferire a ciascuno Stato un potere discrezionale di autorizzare procedimenti penali contro capi di Stato stranieri, svuotando di contenuto la regola stessa dell’immunità (paragrafi 18, 19 e 20).

L’arresto americano e il successivo processo, rivestiti di una patina di legalità interna, appaiono dunque come una vistosa forzatura delle regole internazionali. Lo stesso atto di rinvio a giudizio descrive Maduro come “de facto but illegitimate ruler of the country” (qui), ammettendo implicitamente che, al momento della cattura, egli fosse il governante effettivo del Venezuela. Ed è proprio il criterio fattuale dell’effettività di governo sul territorio che il diritto internazionale ha storicamente riconosciuto come unico e parametro centrale per il riconoscimento internazionale di un governo straniero. Tra gli esempi classici vi è la dittatura di Tinoco in Costa Rica, instaurata con un colpo di Stato ai danni del governo legittimo di González Flores, ma riconosciuta come governo effettivo dall’arbitro Taft nel 1923; e più recentemente, il governo egiziano di Abdel Fattah al-Sisi, che nel 2013 depose il legittimo governo di Morsi, riconosciuto come governo effettivo dal procuratore della Corte penale internazionale. A ciò si aggiunge che la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, selezionata in cooperazione con gli Stati Uniti per guidare il governo transitorio, avrebbe successivamente affermato, dopo il giuramento, che Maduro restava “l’unico presidente del Venezuela”, confermando così la perdurante titolarità della carica.

Quello attuale, peraltro, non sarebbe il primo caso in cui gli Stati Uniti violano le regole sulle immunità per perseguire un capo di Stato sgradito. Il parallelo storico più immediato è rappresentato dall’invasione di Panama e dalla cattura di Manuel Noriega nel 1989. Anche in quel caso, Washington aveva cessato di riconoscere il leader de facto del Paese per poi processarlo negli Stati Uniti. Noriega tentò invano di invocare l’immunità da capo di Stato, ma la tesi fu respinta dai giudici americani. Tuttavia, l’esistenza di un precedente non priva l’iniziativa del suo carattere illegittimo: secondo il diritto internazionale, il rispetto del diritto interno non può mai essere invocato come causa di giustificazione per la violazione di obblighi internazionali (Articolo 32 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità Internazionale degli Stati per fatto illecito).

L’applicazione dell’immunità comporta dunque l’impossibilità di perseguire Maduro e si traduce, come sostengono gli Stati Uniti, in un lasciapassare per commettere crimini? Non necessariamente. Nel diritto internazionale, per sottoporre una questione ad un giudice è richiesto il consenso degli Stati interessati.

La Corte penale internazionale, di cui il Venezuela è parte, ha aperto delle indagini sulla situazione dei gravi crimini contro l’umanità commessi nel paese a seguito della denuncia congiunta di Argentina, Canada, Colombia, Cile, Paraguay e Peru nel 2018. A giugno 2023, il procuratore della Corte ha ripreso le indagini, e nel gennaio 2025 l’Ecuador ha di nuovo deferito la situazione venezuelana alla competenza della Corte chiedendo esplicitamente la detenzione del Presidente Maduro. Di fronte alle giurisdizioni internazionali, quali la CPI, l’immunità personale dei Capi di Stato non si applica, come testimoniano i casi dei mandati di arresto di Putin e Netanyahu

Non solo, è possibile anche accertare le eventuali responsabilità dello Stato venezuelano per il mancato contrasto del narcotraffico. Sia gli Stati Uniti che il Venezuela sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, che impone obblighi di cooperazione nella lotta al narcotraffico transnazionale, incluse iniziative di cooperazione con gli Stati di transito (Articolo 10) e procedure di estradizione (Articolo 6). La Convenzione contiene inoltre una clausola compromissoria che consente di adire la Corte internazionale di giustizia in caso di controversie sull’interpretazione o applicazione delle sue disposizioni qualora ci siano controversie tra gli Stati parte (Articolo 32).

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Se gli Stati Uniti fossero realmente mossi dall’esigenza di contrastare il narcotraffico, avrebbero potuto (o potrebbero ancora) promuovere un ricorso contro il Venezuela per accertare la sua responsabilità davanti a un giudice internazionale terzo e imparziale. Scegliendo invece la via delle corti interne, essi non solo si espongono a critiche di parzialità e strumentalità, ma offrono anche un pericoloso precedente che legittima iniziative analoghe da parte di altri Stati, moltiplicando il rischio di abusi, nonché un pretesto per eventuali ritorsioni.

Il pericolo ultimo è quello di una progressiva erosione di quelle poche regole fondamentali che costituiscono il minimo comun denominatore dell’ordinamento internazionale e che rendono possibile la pacifica coesistenza tra Stati. Se viene meno la fiducia in tali regole di base, il rischio è il collasso dell’intero sistema, con conseguenze sistemiche su tutte quelle forme di cooperazione multilaterale, dal contrasto ai crimini transnazionali alla promozione e tutela dei diritti umani, la cui efficacia presuppone il suo corretto funzionamento.

Immagine in anteprima: frame video CCN via YouTube

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