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Caso Gregoretti: cosa devono giudicare i senatori sull’autorizzazione a procedere per Salvini. Al di là della propaganda

26 Gennaio 2020 6 min lettura

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Caso Gregoretti: cosa devono giudicare i senatori sull’autorizzazione a procedere per Salvini. Al di là della propaganda

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di Vitalba Azzollini

Lo scorso 20 gennaio i componenti della Giunta delle immunità parlamentari si sono espressi sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Essi avrebbero dovuto valutare se la condotta dell’ex ministro dell’Interno fosse stata giustificata da un «preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo» (art. 9, l. n. 1/1989): tuttavia, è sembrato che siano piuttosto prevalse le convenienze politico-partitiche in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, come dimostrano alcuni passaggi della vicenda. Per darne spiegazione, si partirà dalla questione della data del voto, chiarendo inesattezze dette e scritte al riguardo; poi si passerà a profili di merito, il cui esame può essere utile anche in vista della pronuncia definitiva del Senato, prevista per il 17 febbraio 2020.

La Giunta delle immunità parlamentari si riunì per la prima volta il 19 dicembre 2019 e, avendo ricevuto gli atti sul caso Gregoretti il 18 dicembre 2019, avrebbe dovuto presentare una relazione scritta all’Assemblea entro trenta giorni (art. 135-bis, c. 3, reg. Senato), cioè entro il 17 gennaio 2020. Ma il voto finale della Giunta fu fissato - «all'unanimità» dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi - al 20 gennaio: si trattò di un gesto di «cortesia istituzionale», poiché nei giorni precedenti due esponenti della maggioranza sarebbero stati in missione e, quindi, non avrebbero potuto votare. Peraltro, tale gesto avvantaggiava la stessa maggioranza, consentendo a tutti i suoi componenti di essere presenti e, quindi, di prevalere nel voto per l’autorizzazione a procedere contro Salvini. Ovviamente era già noto che le elezioni regionali si sarebbero svolte il 26 gennaio, ma nessuno sembrò preoccuparsene.

Solo il 9 gennaio, per la prima volta, furono avanzate obiezioni circa il calendario dei lavori. Alcuni esponenti della maggioranza evidenziarono che, essendo stata decisa «la sospensione delle attività parlamentari dal giorno 20 al giorno 26 gennaio» per consentire ai politici di fare campagna elettorale, occorresse rinviare la votazione in Giunta del 20 gennaio. Ma sorsero dei dubbi: la Giunta delle immunità ricadeva automaticamente nella sospensione dei lavori prevista per le Commissioni parlamentari? E il termine per la decisione della Giunta è ordinatorio o perentorio, cioè differibile o no? Nessuno sembrava rammentare che la data del voto (20 gennaio) era stata decisa all’unanimità e favoriva la maggioranza, come spiegato.

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, decise che a sciogliere i dubbi suddetti fosse la Giunta per il Regolamento. Ma fu sollevato un ulteriore problema (intanto si era arrivati al 16 gennaio): a quest’ultima Giunta mancavano due componenti per rispecchiare «la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari» (art. 18, c. 1, reg. Senato), venuta meno il 12 dicembre, a seguito di “cambi di partito”. La presidente del Senato provvide così all’integrazione richiesta e la Giunta per il Regolamento poté votare sul termine (ordinatorio o perentorio) dei lavori della Giunta per le immunità con il sì determinante proprio di Casellati: poiché i voti erano pari - sei di maggioranza contro sei di opposizione – votò pure la presidente del Senato, esprimendosi a favore della perentorietà (quindi, anche della non-sospensione elettorale).

Il suo è stato uno “strappo” di cui si è molto parlato, dato che il presidente di un consesso come la Giunta delle immunità è super partes, dunque è uso astenersi. Tuttavia, se è vero che strappo c’è stato, è anche vero che la presidente avrebbe potuto decidere da sola, in autonomia: perché «quando la giunta si riunisce in sede consultiva (…) i pareri espressi dai suoi componenti non sono vincolanti per la Presidenza. Perciò si potrebbe fare a meno di votare» (P. Armaroli; in tal senso pure S. Curreri).

In ogni caso, la decisione a favore della perentorietà ha attestato che si votasse il 17 gennaio senza che, però, ci fossero le 24 ore di preavviso (art. 29, c. 4, Reg. Senato) necessarie per la convocazione della Giunta, essendo ormai arrivati al 16 gennaio. Va pure detto che, se anche si fosse potuto votare il 17 gennaio, ciò sarebbe stato sfavorevole alla maggioranza: l’assenza di due suoi esponenti avrebbe fatto prevalere il voto della minoranza contrario all’autorizzazione a procedere. Pertanto, dopo la sfilza di questioni tecniche sollevate – miranti a procrastinare il voto della Giunta (e a evitare che Salvini traesse vantaggio elettorale da una decisione a lui avversa) - si è tornati al punto di partenza, con il voto al 20 gennaio. Poi è andata com’è noto, cioè con un “gioco delle parti” a parti invertite – «un voto surreale durante il quale chi avrebbe dovuto dire sì (…) non ha partecipato e chi doveva dire no (…) alla fine ha detto sì» – per i motivi di convenienza politico-partitica sopra accennati.

Anche relativamente ai profili di merito della vicenda va osservato che obiezioni di esponenti della maggioranza tendevano a prolungare i lavori della Giunta. Nella seduta del 9 gennaio, infatti, alcuni di essi hanno avanzato la richiesta di approfondimenti istruttori per verificare se a bordo della Gregoretti vi fossero «soggetti sospettati di collusioni con associazioni criminali terroristiche»; se «l'ordine di non sbarcare i migranti» fosse avvenuto con direttiva formale del ministro dell’Interno; «se in base alle convenzioni internazionali il POS (porto sicuro di sbarco) sia necessariamente correlato allo sbarco dei migranti a terra». Ma gli approfondimenti citati erano stati trattati nell’atto del Tribunale dei ministri (presenza di criminali a bordo e imputabilità al ministro dell’Interno della decisione del mancato sbarco), oltre che già chiariti dal cosiddetto diritto del mare (POS, place of safety). La richiesta di questi approfondimenti rimase sospesa, mentre una ulteriore, riguardante l’acquisizione di «test medici (…) finalizzati a verificare lo stato di salute di tutti i soggetti presenti sulla nave Gregoretti», di «valenza istruttoria significativa», fu messa ai voti, ma venne respinta.

Infine, meritano particolare attenzione alcune affermazioni di esponenti della minoranza, fatte nella seduta del 9 gennaio, non solo per dare conto di quanto avvenuto nella Giunta, ma anche per rilevare inesattezze in vista del voto in Senato a febbraio. Secondo questi esponenti, compito della Giunta (e poi il Senato) è valutare se la condotta del ministro sia stata finalizzata al «perseguimento dell'interesse del Paese e in attuazione della politica dell'Esecutivo» e, pertanto, vada sottratta al giudizio dei magistrati. Questa impostazione è errata. Infatti, non è sufficiente riconoscere “valenza governativa” all’azione ministeriale per fermare i giudici: la Camera di appartenenza del ministro coinvolto può negare l’autorizzazione a procedere solo se tale azione, che concretizza il reato ipotizzato dal Tribunale, era inevitabile per salvaguardare un “preminente” interesse pubblico. In altri termini, non basta verificare se il titolare di un dicastero abbia posto in essere un’azione “politica” - cioè né personale né partitica – per reputarla insindacabile dalla magistratura, ma si deve accertare se l’interesse da lui perseguito fosse prevalente sull’interesse sacrificato attraverso quella sua azione.

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Quindi, nel caso Gregoretti, ciò significa che non è sufficiente sostenere che la mancata indicazione del porto di sbarco da parte del ministro dell’Interno rientrasse nell’attività di governo e fosse coerente con essa (anche in quanto non osteggiata dal presidente del Consiglio) per ritenerla automaticamente finalizzata a soddisfare un “preminente interesse pubblico”: la preminenza va “congruamente motivata”, valutando in concreto se l’interesse perseguito, cioè il coinvolgimento di altri Paesi nella redistribuzione dei migranti, oltre alla tutela della sicurezza pubblica, giustificasse la privazione di libertà fondamentali delle persone a bordo della nave di soccorso.

In conclusione, è sbagliato affermare sia che Salvini non vada processato perché ha compiuto un’azione politica sia che vada processato perché solo i tribunali devono giudicare i reati. La legge impone ai parlamentari un giudizio di tipo diverso: peccato che, anche dopo la farsa andata in scena nella Giunta, maggioranza e minoranza dimostrino di non averlo ancora chiaro.

Immagine in anteprima via Il Manifesto

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