Disabili e accesso alla cultura: finalmente ratificato il trattato di Marrakesh
10 min letturaAggiornamento 7 luglio 2017 > Il 6 luglio 2017 il Parlamento europeo ha finalmente ratificato il Trattato di Marrakesh. La notizia è stata data dalla parlamentare Julia Reda.
A copyright success story: Access to knowledge for everyone!The European Parliament today finally implemented the...
Pubblicato da Julia Reda su Giovedì 6 luglio 2017
Si tratta di un importante strumento a favore dei disabili, che permette la conversione di libri in formati per loro fruibili. L'implementazione del trattato è stata ritardata per anni a causa delle opposizioni di molti Stati, tra i quali l'Italia. Spetta ora ai singoli Stati adoperarsi per un'effettiva implementazione del trattato.
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Leggere è un piacere, ma non un diritto, almeno non per tutti. Nell'Unione Europea, infatti, il diritto alla lettura, e quindi l'accesso alla cultura, è per i ciechi un vero e proprio percorso ad ostacoli. L'Italia, mentre da un lato prevede di stanziare fondi per il trasporto nei luoghi di studio dei disabili, di contro si preoccupa ben poco del vero e proprio accesso al sapere. E questo nonostante l'art. 3 della Costituzione preveda espressamente che tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di condizioni personali e sociali, e che è specifico compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana.
L'accusa è grave, non si tratterebbe di mero disinteresse, bensì di una “carente volontà politica”.
Diritti mancati
Fin dal 1970 si sono susseguiti studi e pubblicazioni per mettere in risalto le difficoltà di accesso alla cultura da parte dei ciechi o delle persone con disabilità visive. Parliamo di circa 285 milioni di persone.
Uno Studio dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) del 2007 evidenzia che solo 57 Stati membri su 184 prevedono eccezioni al diritto d'autore a favore di persone con disabilità visive.
Inoltre solo il 5% delle opere è in formato accessibile per i disabili (dato fornito dall'Unione Mondiale dei Ciechi, WBU, World Blind Union). Le persone con disabilità visiva difficilmente possono accedere alle informazioni con un ovvio impatto sull'istruzione e quindi sull'occupazione, così portando tali persone a più alti tassi di povertà.
Quindi dal 2008 il Comitato permanente per il diritto d'autore presso il WIPO si è posto l'obiettivo di risolvere il problema della “carestia dei libri” (definizione utilizzata nel dibattito a seguito di interrogazione al Parlamento europeo) per i disabili. Nel 2009 Brasile, Ecuador e Paraguay presentano una proposta elaborata dall'Unione Mondiale dei Ciechi che nel 2013, dopo lunghe e tormentate negoziazioni, sfocia nell'adozione del Trattato di Marrakesh.
Si tratta del primo strumento legale, internazionale e vincolante, deputato all'introduzione di eccezioni e limitazioni al copyright, ponendo per la prima volta una possibile inversione della tendenza al continuo rafforzamento ed estensione dei diritti d'autore. Un Trattato storico perché riesce a conciliare mirabilmente il diritto alla cultura accessibile e quello della proprietà intellettuale.
Eppure il Trattato di Marrakesh non è stato ratificato da tutti i membri firmatari.
Durante i cinque anni di negoziazione la Commissione Europea si è contraddistinta per la forte opposizione nei confronti di un Trattato che stabilisse eccezioni al copyright.
Date le opposizioni, nell'aprile del 2014 l'Unione Europea ha sottoscritto il Trattato e, sotto la presidenza greca, ha fortemente invitato gli Stati membri a ratificarlo. Ma le remore sorte tra i paesi dell'Unione per l'impatto che tali eccezioni avrebbero comportato, hanno determinato un perdurante stallo.
Nel marzo del 2015 l'Onorevole Svoboda, con un'interrogazione al Parlamento Europeo, chiede spiegazioni sulla mancata ratifica del Trattato. Il contrasto principale riguarda la competenza, che per l'Unione è propria esclusiva, mentre invece per paesi quali la Germania, la Francia e la Finlandia sarebbe concorrente, e questo nonostante un parere legale che attribuisce la competenza all'Unione trattandosi, appunto, di materia relativa alle eccezioni al copyright.
Nel corso del dibattito appare ovvio che l'intento è di dilazionare ulteriormente la ratifica portando la discussione sulle eccezioni al diritto d'autore entro l'ambito della riforma europea sul copyright. Un pretesto, ma in questo modo il Trattato diviene merce di scambio nell'ambito della materia del copyright.
L'accusa è palese: “la Commissione europea non ha fatto il suo dovere” (Adam Kosa, PPE).
La Commissione europea propone un compromesso, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati Membri dell’Unione, affermando però il principio della competenza giuridica dell’Unione stessa. Sette paesi, guidati da Germania e Italia respingono la proposta.
L'Italia, che pure è all'avanguardia per la disponibilità di testi accessibili, sarebbe tra i paesi che frenano la ratifica del Trattato. Già a maggio 2015, infatti, l'Unione Italiana dei Ciechi invita il Governo italiano a non ostacolare la ratifica del Trattato di Marrakesh, evidenziando come i problemi non derivino da tecnicismi legali quanto piuttosto da «una carente volontà politica di garantire a tutte le persone non vedenti, ipovedenti e con altre disabilità di lettura il pieno accesso al patrimonio librario dell’umanità indipendentemente dai vincoli del diritto d’autore».
L'invito sfocia in un'interrogazione al Senato, con la quale si chiede al Governo se intende mantenere l'impegno che l'Italia ha assunto sottoscrivendo il Trattato di Marrakech e se intende renderlo operativo mediante ratifica.
… sono passati quasi 2 anni dalla firma a Marrakech di un trattato che segna un fondamentale passo in avanti per la realizzazione del pieno accesso ai libri da parte delle persone cieche e ipovedenti. Tuttavia, essi segnalano che il Governo italiano e quello tedesco si stanno adoperando affinché gli Stati membri dell'Unione europea blocchino la ratifica da parte dell'UE del Trattato di Marrakech; ostacolando la ratifica, il Governo italiano, non rispetta i suoi obblighi nei confronti delle persone con disabilità, come sancito dall'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; il Governo tedesco, come pretesto per opporsi alla ratifica UE, fa riferimento ad alcune affermazioni secondo le quali tale settore non è di esclusiva competenza dell'UE, nonostante sia i servizi giuridici della Commissione sia quelli del Consiglio abbiano insistito sull'evidenza della competenza esclusiva dell'UE, fatto supportato da molteplici giudizi della Corte europea. Recentemente la Commissione europea ha proposto un compromesso che rispetta la sovranità dei singoli Stati membri per quanto concerne la ratifica del Trattato di Marrakech, pur affermando il principio della competenza giuridica dell'Unione europea. Respingendo questo compromesso, i governi di Italia e Germania hanno dimostrato scarsa flessibilità, al punto da compromettere un possibile accordo;
(dal testo dell'interrogazione al Senato)
L'illusione di fare un ulteriore passo in avanti con la riforma europea della normativa in materia di copyright è presto svanita. La bozza dalla Commissione Europea presentata a dicembre, purtroppo, contiene numerose “dimenticanze”. Un aspetto trascurato riguarda proprio le eccezioni a favore delle persone con disabilità, per le quali vi è solo un generico accenno alla volontà di migliorare l'accesso ai testi per tali persone.
Il problema era stato già posto in fase di consultazione, indetta tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, dove fu chiesto di raccontare le esperienze in relazione alle eccezioni già previste nell'articolo 5(3)(b) della direttiva Infosoc.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
Come si può notare, però, l'articolo non prevede obblighi ma solo la facoltà per gli Stati membri di introdurre di eccezioni a favore dei portatori di handicap.
Gli utenti partecipanti alla consultazione della Commissione (si veda il rapporto conclusivo) evidenziano le difficoltà di attuazione delle eccezioni, con particolare riferimento ai casi esclusi (dislessia), all'incertezza legislativa in merito all'esportazione ed importazione delle copie da un formato ad un altro (es. braille a audio books). Infine viene espresso il discontento per la possibilità, prevista dall'art. 6(4) della direttiva di creare barriere tecnologiche (DRM) che impediscono la fruizione dei contenuti da parte dei disabili.
Utenti ed istituzioni avanzano l'idea di una completa ed effettiva ratifica del Trattato di Marrakesh per risolvere questi problemi.
Ovviamente editori e produttori, di contro, sostengono che non vi sono problemi, avanzando la sola necessità di intermediari autorizzati per la fornitura di opere ai disabili.
Trattato di Marrakesh
Ma cosa è questo Trattato di Marrakesh?
Il Trattato di Marrakesh introduce una serie di eccezioni al copyright al fine di facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, ipovedenti o comunque con disabilità tali da non poter leggere un libro (nel trattato: difficoltà di lettura dei testi a stampa, ovvero print disability, es. affetti da dislessia, sclerosi multipla, artrite cronica).
Consta di 22 articoli, dei quali quelli da 4 a 6 contengono le eccezioni obbligatoriamente previste a favore di persone con disabilità visive. Il resto del Trattato si occupa delle difficili relazioni tra il nuovo strumento internazionale e gli altri trattati in materia di copyright, e in particolare con la Convenzione di Berna.
Nel ricordare i principi di non discriminazione e di pari opportunità, di accessibilità e piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società, come proclamati della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Trattato determina un vero e proprio obbligo ad introdurre eccezioni al copyright che permettano alle organizzazione per i disabili visivi di produrre, distribuire e rendere disponibili in formati accessibili copie per i beneficiari senza alcuna necessità di ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti.
L'esenzione prevista dal Trattato stabilisce che il beneficiario oppure un terzo per lui possa realizzare una copia in formato accessibile per il suo uso personale, a condizione che il disabile abbia legittimo accesso all'opera.
Il Trattato si applica alle opere letterarie ed artistiche in forma testuale e le relative illustrazioni, pubblicate e messe a disposizione del pubblico su qualsiasi supporto, compreso il formato audio e audiolibro. Sono escluse le opere audiovisive quali film e programmi televisivi.
Non vi sono preclusioni con riferimento al formato, non si richiedono formati speciali (quali il braille). Il formato di riferimento è quello elettronico (audiolibri).
Ovviamente le opere devono essere utilizzate solo dalle persone beneficiarie e occorre rispettare l'integrità dell'opera originale, escluso le modifiche necessarie per renderla accessibile ai disabili.
L'accesso alle opere è garantito da enti autorizzati o riconosciuti dal governo per offrire, senza scopo di lucro, ai beneficiari dei servizi in materia di insegnamento, formazione e lettura assistita o accesso all'informazione, nonché istituzioni pubbliche, ed organizzazioni senza scopo di lucro votate all'assistenza dei disabili.
Il Trattato, al fine di facilitare la distribuzione dei libri, autorizza le organizzazione e le biblioteche dei disabili a condividere le proprie raccolte di titoli accessibili con altre comunità di disabili di altri paesi, con ciò determinando anche un significativo risparmio di spesa evitando la realizzazione di opere accessibili già realizzate in altri paesi (e con vantaggio dei paesi più poveri che non possono permettersi la realizzazione di opere di questo tipo).
Infine il Trattato all'articolo 7 impone agli Stati contraenti di prevedere specifiche garanzie ad evitare che le protezioni tecnologiche (DRM) possano impedire ai disabili di godere delle eccezioni previste dal Trattato, impedendo l'accesso alle opere.
Normativa italiana
La direttiva europea Infosoc prevede la mera facoltà di inclusione nella normativa nazionale di una eccezione al diritto d'autore, anche se in teoria tale norma, non limitandosi ai disabili visivi, ha una portata applicativa più ampia del Trattato di Marrakesh.
Il legislatore italiano ha introdotto un'eccezione al copyright con l'art. 71 bis della legge sul diritto d'autore, rinviando ad un decreto del Ministero per i beni Culturali, di concerto col Ministero del lavoro, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, per la determinazione delle categorie dei disabili beneficiari della norma. Il regolamento attuativo fa riferimento alla categoria di “disabili sensoriali” (con difficoltà relative, quindi, sia alla vista che all'udito) la cui disabilità è stata accertata ai sensi della legge quadro per l'assistenza e i diritti delle persone handicappate (legge 104 del 1992). In base a quest'ultima legge handicappato è chi “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
La norma italiana da un lato non è limitata ai disabili sensoriali, ma dall'altro il Trattato di Marrakesh si applica anche a soggetti con disabilità percettive e fisiche che pregiudichino l'accesso a testi stampati. La ratifica del Trattato implicherebbe, quindi, una modifica della norma con estensione alle altre disabilità non incluse.
Ulteriormente, la norma italiana limita i formati a casi specifici (braille, soluzioni tecniche hardware+software) laddove il Trattato di Marrakesh non implica alcuna limitazione ai formati utilizzabili. Anche questa parte andrebbe modificata al fine di ratificare il Trattato.
Un'altra modifica essenziale riguarda le entità autorizzate, che nella normativa italiana sono molto più limitate riferendosi solamente alle associazioni e federazioni di categoria rappresentative dei disabili, che non perseguono scopo di lucro. Nel Trattato la categoria degli enti autorizzati è molto più ampia, ricomprendendo anche biblioteche generaliste con un programma mirato alla promozione dell'accessibilità.
La normativa italiana prevede la sola possibilità che sia il disabile a realizzare una copia in formato accessibile dell'opera, senza consentire che ciò possa essere fatto da un terzo. Ovviamente è sempre possibile che un ente autorizzato realizzi la copia in formato accessibile fornendola al beneficiario tramite prestito non commerciale o comunicazione elettronica, ma gli enti devono agire sulla base degli appositi accordi con i titolari dei diritti.
In conclusione mentre il Trattato di Marrakesh introduce una vera eccezione a favore di persone disabili che non dovranno cercare un accordo con i licenziatari, il diritto nazionale no in quanto prevede comunque accordi preventivi con i titolari dei diritti.
Ne mancano sette
Nel dicembre del 2015 l'Unione dei Ciechi si è fatta risentire ritenendo il fallimento dell'Unione Europea nella ratifica del Trattato come un fallimento nell'attuazione del diritto al sapere nell'Unione Europea. In un comunicato stampa del 10 dicembre l'Unione critica il comportamento di Germania ed Italia a capo di un gruppo di sette Stati che hanno respinto il compromesso dell'Europa e bloccano la ratifica del Trattato.
While 21 EU member states have expressed their consent to the proposed compromise, which would allow a swift ratification of the Marrakesh Treaty, seven EU member states led by Germany and Italy have rejected the compromise and are forming a blocking minority which stalemates the ongoing ratification negotiations. The lack of commitment in reaching a constructive agreement is a clear infringement of the right to accessible information enshrined in the UN-Convention On the rights Of Persons with Disabilities, which Germany and Italy have ratified. “Germany's delaying tactic demonstrates an appalling ignorance of Europe's blind people's right to read. Their unsubstantiated arguments and diverting strategy is a stab in the back for blind readers all over the world, and prevents their prosperity and equal social participation.” Says German EBU President Wolfgang Angermann.
Sempre nel dicembre del 2015 l'ONU ha lanciato una nuova iniziativa congiunta con l'Unione Mondiale dei Ciechi dell'area Asia-Pacifico, pubblicando un rapporto in materia. In considerazione del fatto che la “carestia di libri” colpisce principalmente i paesi più poveri, il rapporto fornisce un'analisi delle leggi sul copyright vigenti nei paesi asiatici e offre raccomandazioni per modifiche normativa da attuare.
L'11 dicembre 2015 il Brasile ha ratificato il Trattato di Marrakesh. Con quella del Brasile le adesione sono attualmente 13. Il Trattato entrerà in vigore tre mesi dopo la ratifica da parte di 20 Stati firmatari.
Immagine in anteprima via WIPO – Copyright: WIPO. Photo: Emmanuel Berrod. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License.