L’arresto di Hannoun e i fondi per Hamas: abbiamo studiato le 300 pagine dell’ordinanza
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Il 26 dicembre scorso, con un’ordinanza di oltre 300 pagine, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mohammad Hannoun, cittadino giordano residente da anni in provincia di Genova, e di altri sei indagati.
L’impianto accusatorio ruota attorno al delitto di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.). Una rete stabile di soggetti e strutture associative avrebbe realizzato la raccolta, la movimentazione e l’invio di risorse destinate al sostegno di HAMAS e delle sue articolazioni, attraverso iniziative di solidarietà e beneficenza descritte nel provvedimento anche come «paravento» (p. 30) e «organizzazioni di copertura» (p. 50). Accanto alla misura cautelare, l’ordinanza ha disposto anche il sequestro preventivo su somme e beni ritenuti collegati ai fatti (pp. 299–300; richiamati anche art. 270-septies c.p. e l’ultimo comma dell’art. 270-bis c.p.).
Il provvedimento è stato impugnato e nella mattinata del 19 gennaio è giunta la decisione del Tribunale del riesame sulle misure cautelari. I giudici hanno annullato misure cautelari per tre dei sette individui indagati: Mohammad Hannoun è tra quelli che restano in carcere. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 30 giorni, ma può sin d’ora farsi qualche considerazione. Prima, però, serve soffermarsi sul contenuto dell’ordinanza del dicembre scorso.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Le basi della ricostruzione fattuale
La ricostruzione fattuale si fonda su una pluralità di attività investigative: intercettazioni telefoniche, ambientali e informatiche, sistemi di videosorveglianza, analisi OSINT (Open-Source Intelligence, cioè informazioni e analisi ottenute tramite la raccolta sistematica di dati da fonti pubbliche) e analisi patrimoniali e finanziarie (p. 10). Le intercettazioni telematiche sugli apparati informatici hanno consentito l’estrazione di quasi 4 terabyte di dati (p. 10), cioè un volume molto ampio. Elementi di prova sono stati acquisiti anche dal server installato presso la sede di ABSPP (Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese), associazione fondata da Hannoun nel 1994 (p. 12).
Accanto a queste attività “interne”, l’ordinanza richiama i risultati di cooperazione e contatto con l’estero: da un lato, l’esito dell’OEI (ordine europeo di indagine) con l’Olanda; dall’altro lato, la documentazione inviata da Israele sia nel contesto della cooperazione giudiziaria (in risposta a richieste di assistenza nell’ambito di un procedimento risalente al 2003 e del procedimento attuale) sia “spontaneamente” (art. 11 del Secondo Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria). Per la documentazione israeliana trasmessa spontaneamente agli inquirenti italiani, l’ordinanza precisa che i documenti «hanno un indicatore univoco riconoscibile dal prefisso “AVI”» (p. 10). Questi materiali, qualificati come “atti extraprocessuali”, sono stati per la maggior parte rinvenuti dall’esercito israeliano (IDF) nel corso di operazioni militari (cosiddette “battlefield evidence”, cioè prove raccolte sul campo): “Defensive Shields” - «realizzata all’inizio degli anni 2000, dopo una serie di attacchi armati operati da gruppi palestinesi contro Israele, durante la Seconda Intifada» - e “Sword of Iron”, «dopo i fatti del 7 ottobre 2023» (p. 10).
Sul piano dell’utilizzabilità, l’ordinanza afferma che si tratta di materiali astrattamente acquisibili nel procedimento purché rispettino i criteri generali di ammissibilità e attendibilità (art. 234 c.p.p., p. 11). Quanto alla «autenticità dei documenti (con particolare riferimento a quelli oggetto di trasmissione spontanea)» - precisa ancora l’ordinanza - «essi sono accompagnati da una relazione che fornisce, per ognuno di essi, informazioni sul luogo e sulle modalità di acquisizione degli stessi (…), compatibilmente con il segreto militare» (p. 11). L’autenticità sarebbe attestata anche da documenti rinvenuti all’interno del server di ABSPP (p. 12). Sul tema delle “battlefield evidence” torneremo in prosieguo.
HAMAS come organizzazione terroristica
L’ordinanza dedica una sezione estesa alla descrizione di storia, struttura e modalità operative di HAMAS (pp. 13-47), fornendo un quadro di supporto alla qualificazione dell’organizzazione come soggetto terroristico.
In particolare, viene ricostruita la dimensione organizzativa di HAMAS: un assetto stabile dotato di regole interne e documenti programmatici, articolazioni e strumenti di comunicazione e propaganda, collocata in una trama di relazioni e di proiezione esterna. In buona sostanza, HAMAS viene qualificata come soggetto terroristico tenendo conto della sua struttura, dei suoi obiettivi e del suo modo di operare nel tempo. Ed è proprio questa capacità di agire su molteplici piani che, secondo l’ordinanza, consente di comprendere come reti di sostegno e raccolta di fondi, anche all’estero, abbiano potuto alimentare l’operatività complessiva dell’organizzazione.
Al riguardo, occorre fare una precisazione: Hamas è inserita nell’elenco UE dei soggetti terroristici (c.d. EU terrorist list), indicata come “Hamas, including Hamas-Izz al-Din al-Qassem”. L’iscrizione nell’elenco comporta misure restrittive, in particolare il congelamento di fondi e risorse economiche. Tali misure, essendo indicate in un regolamento UE, sono direttamente applicabili anche in Italia. Quanto al piano penale, nell’ordinamento nazionale, al di là dell’inserimento nella citata lista, contano gli elementi di fatto (finalità di terrorismo, condotte e altro) che consentono di configurare il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis c.p.).
La dimensione europea
Nel capitolo “L’arena europea”, si richiamano conferenze, documenti e persone ritenute rilevanti - tra cui PCPA (Popular Conference for Palestinians Abroad) e PEC (Palestinians in Europe Conference) - nonché conversazioni da cui emergerebbero contatti e coordinamenti in ambito europeo (pp. 48-55, 52, 60). Il provvedimento segnala, inoltre, che varie entità europee risultano inserite nella lista del Ministero della Difesa israeliano (IMOD) e in quella del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) (p. 49). Dalla banca dati World-Check, aggiunge l’ordinanza, emerge che tali entità sono riconducibili all’organizzazione denominata UNION OF GOOD, una coalizione internazionale che comprende diverse associazioni islamiche che raccolgono fondi per conto di HAMAS: per questo essa è designata tra i finanziatori del terrorismo dal 2008 (p. 49).
Dopo aver ricostruito il perimetro delle relazioni in ambito europeo, l’ordinanza sposta l’attenzione sugli strumenti di sostegno economico che la renderebbero operativa.
Canali di finanziamento
Nel capitolo sui canali di finanziamento, l’ordinanza richiama un report israeliano (Expert) che descrive due linee: da un lato finanziamenti statali, provenienti principalmente dall’Iran e destinati all'ala militare del movimento; dall’altro fonti non statali (enti di beneficenza e fondazioni, per lo più riconducibili alla Fratellanza Musulmana e diffuse in vari paesi, tra cui Turchia e Qatar, oltre a Stati Uniti ed Estremo Oriente) (pp. 61-62). Nel report - afferma l’ordinanza - si evidenzia che il finanziamento non statale «rappresenta il canale principale e vitale» di sostegno di HAMAS. Sempre secondo quanto riportato nell’Expert, i fondi sarebbero transitati da hub, siti in paesi in cui la «sorveglianza finanziaria e regolamentare» è considerata meno rigorosa. In questo quadro viene indicata la Turchia come sede di un “ufficio finanziario” (p. 62).
L’area italiana
In Italia le indagini hanno fatto emergere l’esistenza di una struttura stabile di raccolta e invio di fondi basata su due associazioni con denominazione molto simile – ABSPP e ABSPP ODV - gestite da Mohammed Hannoun e da collaboratori stretti (p. 63). Viene richiamata anche una conversazione in cui si discute la creazione di una nuova associazione (“La Palma”) «con il fine di proseguire nell’attività di raccolta fondi e finanziamenti destinati, in una parte rilevante ad HAMAS, ma dietro lo schermo di un nuovo organismo, apparentemente del tutto estraneo alla precedente attività» svolta dalle altre due associazioni, definite come «ormai compromesse» (p. 69).
Nella ricostruzione dei flussi, l’ordinanza parla di entità destinatarie «aventi iban palestinesi dichiarate come associazioni caritatevoli con finalità di beneficenza (con causali “pagamento adozione a distanza orfani”, “pacchi viveri”, “progetto Ramadan 2018”, “pasti caldi”, “sostegno famiglia”, “progetto cartella scolastica” ecc.), la maggior parte delle quali (…) risultano essere legate ad HAMAS» (pp. 80–81). ABSPP e “Cupola d’Oro” avrebbero finanziato «a vario titolo» HAMAS per oltre 7 milioni di euro, indicati come 71% dell’importo inviato all’estero (p. 93).
«Il denaro proveniente dall’Italia e dalle altre associazioni estere, europee e non» - confluito nella disponibilità di HAMAS «direttamente o indirettamente attraverso le charities che essa controlla» - non sarebbe stato destinato «solo ed esclusivamente ad alimentare le attività sociali promosse da HAMAS (da'wa) ad esempio nel campo dell'educazione e della sanità, ma anche a finalità connesse all’operatività dell’ala militare (ad esempio, sostegno delle famiglie dei martiri, dei feriti e dei prigionieri), e quindi all'attività propriamente terroristica di HAMAS» (p. 93).
In altre parole, ci sarebbe «una commistione tra le attività civili esercitate e promosse dal settore da’wa dell’organizzazione e quelle militari». «“La da’wa” è l'azione di proselitismo dell'lslam», spiega l’ordinanza. «Per da’wa si intendono, quindi, tutte le attività svolte dall'organizzazione nei settori della religione, dell'istruzione, del benessere e della salute allo scopo di creare consenso e, quindi, saldi legami con la popolazione palestinese. Tale attività deriva direttamente dall’ideologia dei Fratelli Musulmani, da cui HAMAS (…) deriva».
L’ordinanza dedica un capitolo all’ipotesi dell’esistenza di una “cellula” in Italia, come presenza strutturata sul territorio (p. 202), richiamando anche precedenti elementi informativi e investigativi risalenti (anni 1990–2001), riferiti al Centro islamico genovese e alla figura di Hannoun (p. 12).
Quanto agli elementi indiziari a carico di Hannoun (pp. 215–294), vale la pena segnalare, tra l’altro, una conversazione che esìgli avrebbe avuto in merito al termine “baiyaa”, che l’ordinanza traduce come giuramento di fedeltà, e ciò testimonierebbe una sua «profonda conoscenza dei meccanismi interni e, forse anche di esperienza diretta» (p. 216, nota 121; p. 217).
Motivazioni del provvedimento cautelare
L’ordinanza passa, quindi, alle motivazioni dei provvedimenti cautelari (pp. 296, 298 e 299): rischio di inquinamento probatorio («gli indagati, consapevoli dell’indagine in corso e di quanto compromettente potesse essere il materiale archiviato nei diversi dispositivi elettronici», avrebbero “ripulito” i dispositivi stessi); pericolo di fuga (Hannoun aveva «da tempo manifestato il progetto di trasferirsi in Turchia e di aprire lì un ufficio ove spostare l’attività dell’associazione», le intercettazioni avrebbero evidenziato come tale programma fosse «in fase di attuazione»); e prospettiva di reiterazione («sia avendo riguardo alla natura del reato commesso di matrice fortemente ideologica, sia considerando il comportamento degli indagati» che, nonostante l’inclusione nelle liste del terrorismo e la chiusura dei conti avrebbero continuato nella loro attività, «aggirando i divieti con triangolazioni finanziarie, usando sempre maggiori cautele», eccetera.
La custodia in carcere è stata disposta perché solo essa «può costituire reale impedimento alla prosecuzione della condotta delittuosa» (p. 299). Sul sequestro, l’ordinanza quantifica la somma complessiva da sottoporre a confisca in € 8.160.067,47 (p. 300). Il finanziamento da parte degli indagati, mediante, circuito bancario o in contanti, dell’organizzazione terroristica HAMAS, sarebbe pari a € 7.288.248,15, cui andrebbero aggiunte ulteriori voci (pp. 299-300).
Le criticità
Nell’ordinamento italiano, l’acquisizione e l’uso delle prove sono assistiti da un insieme di garanzie processuali che servono a rendere la prova legittima, affidabile e controllabile nel contraddittorio. In altre parole, l’utilizzabilità e la tenuta del materiale reperito dipendono dagli strumenti e dalle modalità di ottenimento, dall’autenticità e integrità del contenuto e dalla concreta controllabilità da parte della difesa. Questo si traduce nell’osservanza, ad esempio, delle regole su perquisizioni e sequestri (artt. 247 ss. c.p.p.), su intercettazioni (artt. 266 ss. c.p.p., con divieti di utilizzazione in caso di violazioni, art. 271 c.p.p.), sull’acquisizione di documenti (art. 234 c.p.p.), ed è sancita la regola generale dell’inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art. 191 c.p.p.).
Quando le informazioni provengono dall’estero - nel caso in questione, materiali attribuiti a organismi collegati a HAMAS e analisi fornite da autorità straniere - le garanzie operano anche con riguardo agli strumenti di acquisizione: quelli tipici sono l’ordine europeo di indagine (direttiva 2014/41/UE e d.lgs. 108/2017) e la cooperazione giudiziaria, nell’ambito della quale possono esserci anche trasmissioni “spontanee” (art. 11 del Secondo Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria). Il canale di acquisizione rileva perché “qualifica” l’atto e ne stabilisce cornice, tracciabilità e doveri di trasmissione.
Le garanzie riguardano, inoltre, la compatibilità delle prove raccolte all’estero con il sistema di garanzie nazionale: anche quando un atto è formato altrove, deve essere utilizzabile senza violare i cardini del giusto processo (art. 111 Cost.; art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
In questa cornice giuridica, qualche precisazione si impone riguardo alle battlefield evidence, ossia le prove raccolte sul campo da organismi israeliani, ritenute dai giudici di Genova «astrattamente acquisibili» nel rispetto dei «criteri generali di ammissibilità e attendibilità», anche perché la relazione accompagnatoria indicherebbe luogo e modalità di rinvenimento. Il fatto che tali prove siano state reperite in un contesto operativo militare e che le informazioni su luogo, modalità e tracciabilità delle operazioni di reperimento siano limitate dal segreto rende più difficile sottoporre le prove stesse a verifiche tecniche e a un vaglio difensivo pieno sulla loro autenticità, integrità e attribuibilità ai soggetti indicati. Inoltre, se un documento viene “garantito” da una relazione accompagnatoria, ma non è possibile risalire a chi lo ha formato, alle modalità con cui è stato acquisito e ad eventuali parti mancanti, la relazione potrebbe non essere sufficiente.
Nel riesaminare le misure cautelari, e in attesa delle motivazioni, pare che «il Tribunale abbia escluso l’utilizzabilità della cosiddetta ‘battlefield evidence’ di provenienza israeliana», ha detto uno degli avvocati della difesa. È prevedibile che l’ammissibilità e l’attendibilità di tali materiali saranno tra i temi dirimenti nel giudizio di merito.
Immagine in anteprima: frame video La7 via YouTube







