La Corte Internazionale di Giustizia ordina a Israele di consentire l’ingresso degli aiuti a Gaza e di non ostacolare l’UNRWA
5 min letturaDopo i ripetuti ordini di fermare le ostilità (qui e qui) e di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari, dopo l’intimazione a ritirarsi dai territori occupati illegalmente e a cessare le politiche di segregazione razziale nei confronti della popolazione palestinese (qui), Israele è stato nuovamente richiamato all’ordine dalla giustizia internazionale.
Questa volta per le ripetute violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dall’inizio delle operazioni nella Striscia di Gaza: la limitazione dell’ingresso degli aiuti, il blocco totale della loro fornitura tra il 2 marzo e il 18 maggio 2025 e l’ostacolo alle attività di soccorso svolte dalle agenzie delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali operanti nella Striscia.
Lo ha affermato la Corte Internazionale di Giustizia, l’organo giudiziario delle Nazioni Unite, in un nuovo parere consultivo del 22 ottobre, in cui ha risposto alla richiesta dell’Assemblea Generale di chiarire quali fossero gli obblighi di Israele nei confronti delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali operanti nei Territori palestinesi occupati. Con una posizione pressoché unanime, fatta eccezione per il voto contrario della giudice ugandese Sebutinde, nota per le sue posizioni filo-israeliane già espresse in passato, i giudici dell’AIA hanno stabilito che Israele è tenuto a consentire l’ingresso degli aiuti umanitari e a non ostacolare l’attività delle organizzazioni internazionali incaricate del coordinamento della loro distribuzione e delle operazioni di soccorso. Conclusioni che la Corte ha ribadito data la reiterata prassi dello Stato israeliano di condizionare gli aiuti come strumento di coercizione nei confronti di Hamas (come recentemente avvenuto per la chiusura del valico di Rafah in risposta alle violazioni del cessate il fuoco).
Tra le organizzazioni a cui la Corte fa riferimento, l’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, attiva da più di 70 anni sui territori palestinesi, a cui Israele aveva ordinato di cessare le attività con l’ordine di evacuare la striscia entro gennaio 2025, accusandola di complicità con l’attività di Hamas e di un presunto coinvolgimento negli attentati del 7 ottobre. Accuse che avevano portato anche all’apertura di un’inchiesta indipendente da parte dell’ONU e all’allontanamento di nove persone sospettate di coinvolgimento attivo, ma che secondo la Corte non sono prove sufficienti, di per sé, a squalificare l’organizzazione nella sua interezza e a dimostrare che la maggior parte dei dipendenti dell’UNRWA ‘sarebbe membro di Hamas o di altre fazioni terroristiche’, come dichiarato da Israele.
Secondo i giudici dell’AIA, la storia dell’UNRWA si caratterizza per un saldo e duraturo legame con la popolazione dei Territori palestinesi occupati e la sua attività non può essere rimpiazzata in tempi brevi senza un adeguato piano di transizione, pena il rischio di conseguenze catastrofiche per le persone colpite dal conflitto. Inoltre, non vi sono prove che UNRWA abbia sistematicamente violato i principi di neutralità e imparzialità nella distribuzione degli aiuti umanitari. Per cui, deve poter riprendere le operazioni, beneficiando delle immunità normalmente riconosciute ai funzionari delle Nazioni Unite, comprese l’inviolabilità delle proprie sedi, delle scuole, delle cliniche e degli ospedali che gestisce nei Territori palestinesi occupati, nella misura in cui tali strutture svolgono funzioni rientranti nel suo mandato (Israele è nota per violare le sedi ONU, come accaduto anche con gli attacchi alla missione UNIFIL in Libano).
La Corte ha inoltre chiarito che Israele non aveva predisposto alcun sistema sostitutivo durante il periodo in cui l’UNRWA aveva sospeso le proprie attività e che la Gaza Humanitarian Foundation, un’organizzazione privata di dubbia affidabilità, istituita congiuntamente al governo statunitense, non può essere considerata un’alternativa adeguata, poiché ampiamente criticata sia dalle Nazioni Unite che da altri attori internazionali e accusata di operare in modo non conforme ai principi fondamentali dell’azione umanitaria.
Ciò non significa che Israele non avrebbe potuto in linea di principio decidere come gestire la distribuzione degli aiuti o se sospendere le operazioni dell’UNRWA nel caso in cui questa avesse effettivamente abusato del proprio status di agenzia ONU per svolgere attività illegali. Tuttavia, la Corte ricorda a Israele che, in tali circostanze, esistono procedure specifiche da seguire per gestire questi reclami all’interno del quadro normativo imparziale delle Nazioni Unite e che uno Stato non può decidere unilateralmente di ignorare sulla base di proprie valutazioni.
Israele deve quindi tornare a permettere l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia, garantendo la sopravvivenza e il sostentamento della popolazione, e assicurando quanto necessario (cibo, acqua, riparo, medicinali mediche e assistenza sanitaria) per la vita quotidiana. Deve inoltre proteggere l’incolumità degli operatori umanitari, tra cui il personale medico-sanitario, spesso colpito nelle operazioni militari: 531 gli operatori umanitari ad oggi uccisi, di cui 366 membri del personale delle Nazioni Unite (360 dell’UNRWA). Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, oltre 2.100 palestinesi risultano uccisi nei pressi dei punti di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation dall’inizio delle sue operazioni. Si tratta di dati confermati dalla stessa Corte Internazionale di Giustizia, che si aggiungono alle oltre 60.000 vittime documentate da organismi indipendenti delle Nazioni Unite dall’inizio del conflitto a Gaza.
La Corte si sofferma anche sulle condizioni inferte alla popolazione palestinese all’interno della Striscia. Dato il blocco degli aiuti, gli insufficienti elementi di sussistenza garantiti alla popolazione dei Territori, e le limitate operazioni della Gaza Humanitarian Foundation, la Corte ha sottolineato il dovere che la fame non venga utilizzata come metodo di guerra. La Corte ha inoltre ribadito che limitare la presenza e le attività delle Nazioni Unite nella Striscia, provocando condizioni di vita tali da costringere la popolazione ad evacuare e allontanarsi, equivale al trasferimento forzato della popolazione palestinese, proibito dalle Convenzioni di Ginevra sul diritto umanitario.
Secondo la Corte, non vi è spazio per invocare la tutela della sicurezza nazionale come causa di giustificazione, argomento che Israele continua a utilizzare per legittimare una serie di misure arbitrarie adottate in nome dell’interesse nazionale: dal mantenimento dell’occupazione all’annessione della Cisgiordania, dal rifiuto della nascita di uno Stato palestinese agli attacchi contro altri paesi della regione. Neppure il richiamo alla lotta contro il terrorismo internazionale può, da solo, costituire una giustificazione sufficiente. La Corte respinge così molte delle argomentazioni israeliane, sottolineando che tali motivazioni non possono essere invocate per sottrarsi agli obblighi di tutela della popolazione civile e di rispetto dei diritti umani.
I pareri consultivi, a differenza delle sentenze, non producono effetti vincolanti, ma compiono un autorevole accertamento obiettivo delle norme vincolanti esistenti. Ciò significa che non impongono ulteriori obblighi agli Stati, rispetto a quelli che deriverebbero loro autonomamente dalle norme di diritto internazionale identificate nei pareri. Per questo motivo, e per l’autorevolezza dell’organo giudicante, non possono venire facilmente ignorati.
Immagine in anteprima: Ashraf Amra, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons







