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Cyberbullismo, dopo le critiche la legge cambia e punta alla prevenzione

2 Febbraio 2017 5 min lettura

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Cyberbullismo, dopo le critiche la legge cambia e punta alla prevenzione

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Aggiornamento 17 maggio 2017 >
Oggi la Camera dei Deputati ha votato in via definitiva il disegno di legge contro il cyberbullismo. Non ci sono state modifiche rispetto al testo approvato in terza lettura al Senato il 31 gennaio scorso.

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Con 224 voti a favore, martedì 31 gennaio, il Senato ha approvato con modifiche il disegno di legge che punta a contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Il provvedimento sarà ora esaminato in quarta lettura a Montecitorio.

Come scritto nel testo, per "cyberbullismo" s’intende:

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo

Si tratta sostanzialmente di un ritorno al testo originario del disegno di legge prima delle modifiche introdotte in seconda lettura dalla Camera, che aveva inserito norme penali ed emendamenti che avevano stravolto il Ddl e trasformato una legge dedicata alla prevenzione e alla tutela dei minori in uno strumento punitivo, che “consentiva a chiunque di poter far rimuovere qualsiasi critica, sostenendone il carattere offensivo ed ansiogeno”. Cory Doctorow, giornalista e blogger canadese esperto di diritti digitali e sicurezza informatica, aveva definito il provvedimento “la più stupida legge censoria nella storia europea".

Il testo approvato al Senato prevede misure di prevenzione ed educazione nelle scuole sia per le vittime che per gli autori di gesti di cyberbullismo. I minori potranno chiedere l’oscuramento o la rimozione dai siti dei contenuti offensivi senza dover informare i propri genitori. Nel caso in cui il gestore del sito ignorasse la segnalazione, la vittima, informando in questo caso i genitori, potrà rivolgersi al Garante della Privacy, che avrà 48 ore di tempo per intervenire.

Il disegno di legge istituisce, inoltre, un Tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio con il compito di coordinare i vari interventi e di mettere a punto un Piano integrato contro il bullismo via web, e stabilisce la cosiddetta “procedura di ammonimento”: i minorenni over 14 anni, autori di cyberbullismo, saranno convocati dal Questore insieme ai genitori e gli effetti dell'“ammonimento” cesseranno solo una volta maggiorenne. Ogni scuola dovrà individuare tra i docenti un addetto al contrasto e alla prevenzione del "cyberbullismo" che potrà avvalersi della collaborazione delle forze di polizia.

"Una versione nettamente migliorata, ma ci sono ancora tanti ostacoli da affrontare"

Abbiamo chiesto a Francesco Paolo Micozzi – avvocato specializzato in diritto penale, dell'informatica e delle nuove tecnologie – un commento sulle novità inserite al Senato:

L’ultima versione approvata dal Senato della nuova versione del disegno di legge sul cyberbullismo risulta nettamente migliorata rispetto a quella approvata lo scorso 20 settembre dalla Camera dei Deputati (qui i due testi a confronto). Gli aspetti più rilevanti di questa nuova versione sono, innanzitutto, l’eliminazione di ogni riferimento al bullismo e un’esclusiva concentrazione sul fenomeno del cyberbullismo. In secondo luogo, la maggiore attenzione agli aspetti preventivi (mediante una strategia basata su interventi informativi ed educativi nei confronti dei minori coinvolti) rispetto a quelli repressivi.

Il nuovo testo approvato dal Senato ha una definizione di cyberbullismo certamente più concreta rispetto a quella approvata alla Camera. In primo luogo, concentrandosi maggiormente sulla tutela dei minorenni, la vittima di cyberbullismo non può più essere chiunque (“una o più vittime” nella versione della Camera) ma esclusivamente il minorenne (“in danno di minorenni” nell’ultima versione).

Bisogna evidenziare, oltretutto, che la definizione di cyberbullismo è introdotta al fine esclusivo di individuare e contrastare (in ottica preventiva ed essenzialmente educativa) una serie di fenomeni dagli effetti potenzialmente devastanti per le vittime. In sostanza, non si vuole descrivere il fatto di una specifica norma penale incriminatrice: non esiste il reato di cyberbullismo né questo rappresenta un obiettivo del disegno di legge.
Con ciò, ovviamente, non deve certo intendersi che i singoli atti di “pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali”, presi singolarmente, non possano integrare una condotta penalmente illecita. Tuttavia la perseguibilità della maggior parte di queste condotte in sede penale non dipenderà dall’eventuale approvazione definitiva del disegno di legge visto che sono già in vigore quelle disposizioni penali che puniscono, ad esempio, condotte di minacce, furto d’identità, diffamazione, trattamento illecito di dati personali, ecc., e per le quali è del tutto indifferente che la vittima o il soggetto agente siano maggiorenni o minorenni (ultraquattordicenni).

Anche nell’articolo 2, dedicato a un particolare procedimento di rimozione di contenuti dal web, si sposta l’attenzione sulle vittime minorenni (non si parla più, infatti, di “chiunque, anche di minore età” ma di “minore ultraquattordicenne o genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore”). Da rilevare che, nella versione attuale, non vi è più un riferimento generico a “contenuti rientranti nelle condotte di cyberbullismo” (che determinavano l’intervento del Garante della Privacy anche per materie completamente slegate dalla sua competenza) ma si fa esclusivo riferimento ai “dati personali del minore”.

Questo procedimento di rimozione, oscuramento o blocco di “dati personali del minore” dell’attuale articolo 2 prevede, come già accennato, il coinvolgimento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, il quale dovrebbe attivarsi entro 48 ore dal ricevimento della richiesta con tempi, quindi, notevolmente più rapidi rispetto alle procedure già oggi previste dal Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003). Sebbene anche questa procedura sia stata rimodulata rispetto alla versione approvata alla Camera, la previsione di tempi di risposta così stretti rischiano di paralizzare, per eccessivo carico, gli Uffici del Garante che – ricordiamo – è unico per tutto il territorio nazionale e dispone pressoché della stessa dotazione organica di vent’anni fa quando il numero utenti connessi alla rete Internet era certamente inferiore rispetto ad oggi.

Il nucleo centrale del disegno di legge, tuttavia, si occupa degli aspetti preventivi, puntando al monitoraggio dei fenomeni e alle iniziative di informazione e prevenzione rivolte a tutti i cittadini. Resta, inoltre, l’obbligo per il dirigente scolastico, che sia venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo, di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti e si punta ad attivare adeguate azioni di carattere educativo.

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Resta qualche refuso nell’articolo 7 che prevede un procedimento di ammonimento omologo a quello operato dal Legislatore nel 2009 con l’introduzione, nel codice penale, dell’art. 612-bis in tema di atti persecutori (comunemente definiti “stalking”). Singolare, al riguardo, è il riferimento al reato di “ingiuria” (art. 594 c.p.) che, però, è stato depenalizzato nel febbraio del 2016.

Infine, degna di plauso la soppressione dell’articolo 8 del disegno di legge che, nella versione dello scorso 20 settembre, puntava a modificare il già menzionato reato di stalking per introdurvi un’aggravante specifica per le ipotesi in cui lo stalking fosse commesso con strumenti informatici o telematici. Tale modifica normativa era del tutto inutile visto che la norma attuale prevede già la punibilità anche di queste condotte commesse mediante l’uso di strumenti informatici o telematici. Inoltre, quella modifica che avrebbe voluto aggravare la pena, all’atto pratico l’avrebbe, invece, paradossalmente ridotta.

Per questi motivi, la versione attuale è certamente migliorata rispetto all’ultima approvata alla Camera anche se l’iter normativo si prospetta ancora lungo e costellato di ostacoli.

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